Art. 2. Autoveicoli immatricolati per la prima volta 1. Per i veicoli e autoscafi immatricolati per la prima volta le tasse sono dovute a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione e devono essere versate entro tale mese o nel mese successivo a quello d'immatricolazione qualora questa avvenga negli ultimi dieci giorni del mese. 2. Per i veicoli indicati alla lettera a) del precedente articolo le tasse devono essere corrisposte per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli otto mesi predetti; per quelli indicati alla lettera b) per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai sei mesi predetti; per tutti gli altri veicoli: fino ad una delle scadenze dei periodi fissi per essi stabiliti all'art. 1, escluso in ogni caso il pagamento per un solo mese. 3. Per i veicoli immatricolati per la prima volta soggetti a tassa fissa annua il tributo relativo all'anno di immatricolazione deve essere versato in unica soluzione nel mese in cui avviene l'immatricolazione stessa, e qualora questa abbia luogo negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa fissa annua puo' essere corrisposta nel mese successivo.