Art. 2.
             Autoveicoli immatricolati per la prima volta
  1. Per  i veicoli e autoscafi  immatricolati per la prima  volta le
tasse   sono   dovute  a   decorrere   dal   mese  in   cui   avviene
l'immatricolazione e devono essere versate entro tale mese o nel mese
successivo a  quello d'immatricolazione qualora questa  avvenga negli
ultimi dieci giorni del mese.
  2. Per i  veicoli indicati alla lettera a)  del precedente articolo
le tasse devono  essere corrisposte per un periodo  superiore ad otto
mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente
successiva agli otto mesi predetti;  per quelli indicati alla lettera
b)  per un  periodo superiore  a  sei mesi  e fino  alla scadenza  di
gennaio o luglio immediatamente successiva  ai sei mesi predetti; per
tutti gli altri veicoli: fino ad una delle scadenze dei periodi fissi
per essi stabiliti all'art. 1, escluso  in ogni caso il pagamento per
un solo mese.
  3. Per i veicoli immatricolati per  la prima volta soggetti a tassa
fissa  annua il  tributo relativo  all'anno di  immatricolazione deve
essere  versato   in  unica  soluzione   nel  mese  in   cui  avviene
l'immatricolazione stessa, e qualora  questa abbia luogo negli ultimi
dieci giorni del  mese, la tassa fissa annua  puo' essere corrisposta
nel mese successivo.