Art. 2.
  Per i contratti di cui all'art. 1, escluse le rendite in godimento,
la costituzione della corrispondente riserva aggiuntiva potra' essere
effettuata in un periodo massimo di cinque anni.
  La  costituzione della riserva aggiuntiva in un periodo pluriennale
deve  comunque comportare un adeguato accantonamento progressivo, non
inferiore  a quello risultante dall'applicazione di quote costitutive
costanti  calcolate  in base ad ipotesi coerenti con quelle impiegate
nella  valutazione  del  maggior  impegno  atteso.  La  modalita'  di
costituzione  della  riserva aggiuntiva non deve cambiare nei singoli
anni in modo discontinuo o discrezionale.
  L'attuario  incaricato,  nella  relazione  tecnica  al  bilancio da
predisporre  ai  sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo
17  marzo  1995,  n.  174,  dovra' fornire un'adeguata informativa in
ordine  alle  basi  tecniche impiegate ed alle valutazioni operate ai
fini della quantificazione dell'integrazione di riserva.