Art. 2. Per i contratti di cui all'art. 1, escluse le rendite in godimento, la costituzione della corrispondente riserva aggiuntiva potra' essere effettuata in un periodo massimo di cinque anni. La costituzione della riserva aggiuntiva in un periodo pluriennale deve comunque comportare un adeguato accantonamento progressivo, non inferiore a quello risultante dall'applicazione di quote costitutive costanti calcolate in base ad ipotesi coerenti con quelle impiegate nella valutazione del maggior impegno atteso. La modalita' di costituzione della riserva aggiuntiva non deve cambiare nei singoli anni in modo discontinuo o discrezionale. L'attuario incaricato, nella relazione tecnica al bilancio da predisporre ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dovra' fornire un'adeguata informativa in ordine alle basi tecniche impiegate ed alle valutazioni operate ai fini della quantificazione dell'integrazione di riserva.