Art. 2.
(( (Maggiore eta'. Capacita' di agire).))
((La maggiore eta' e' fissata al compimento del diciottesimo anno.
Con la maggiore eta' si acquista la capacita' di compiere tutti gli
atti per i quali non sia stabilita una eta' diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'eta' inferiore in
materia di capacita' a prestare il proprio lavoro. In tal caso il
minore e' abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che
dipendono dal contratto di lavoro)).