(CODICE CIVILE-art. 2)
                               Art. 2. 
 
              (( (Maggiore eta'. Capacita' di agire).)) 
 
  ((La maggiore eta' e' fissata al compimento del diciottesimo  anno.
Con la maggiore eta' si acquista la capacita' di compiere  tutti  gli
atti per i quali non sia stabilita una eta' diversa. 
 
  Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'eta' inferiore  in
materia di capacita' a prestare il proprio lavoro.  In  tal  caso  il
minore e' abilitato all'esercizio dei  diritti  e  delle  azioni  che
dipendono dal contratto di lavoro)).