(Codice Penale-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                    (Successione di leggi penali) 
 
  Nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo la  legge  del
tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. 
 
  Nessuno puo' essere punito per un  fatto  che,  secondo  una  legge
posteriore, non costituisce reato; e, se vi  e'  stata  condanna,  ne
cessano l'esecuzione e gli effetti penali. 
 
  ((Se vi e' stata condanna a pena detentiva e  la  legge  posteriore
prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta
si converte immediatamente nella corrispondente pena  pecuniaria,  ai
sensi dell'articolo 135)). 
 
  Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e  le  posteriori
sono diverse,  si  applica  quella  le  cui  disposizioni  sono  piu'
favorevoli  al  reo,  salvo  che  sia  stata   pronunciata   sentenza
irrevocabile. 
 
  Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le
disposizioni dei capoversi precedenti. 
 
  Le disposizioni di questo articolo si applicano altresi'  nei  casi
di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso  di
un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.(103) 
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AGGIORNAMENTO (103) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 19-22 febbraio  1985,  n.  51
(in G.U. 1ยช s.s. 27/02/1985, n. 50), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma quinto, c.p.  nella  parte  in  cui
rende applicabili alle  ipotesi  da  esso  previste  le  disposizioni
contenute nei Commi secondo e terzo dello stesso art. 2 c.p.".