Art. 20.
                           S a n z i o n i
  1.  L'inosservanza  degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1,
comporta   l'applicazione   di   una   sanzione   amministrativa   di
L. 50.000, maggiorata  del 10 per cento in ogni caso di reiterazione.
Ai  proventi  derivanti  dalla  comminazione  di  detta  sanzione  si
applicano  le disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico, e
successive modificazioni e integrazioni.
 
          Nota all'art. 20:
              - Per  l'art.  197 del testo unico n. 1124/1965 si veda
          in nota all'art. 14.