Art. 20
                      Retribuzione di posizione

  1.   La   componente  del  trattamento  economico,  correlata  alle
posizioni   funzionali   ricoperte   ed   agli   incarichi   ed  alle
responsabilita'  esercitati,e'  attribuita a tutto il personale della
carriera  prefettizia.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  si
provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla
base  dei  livelli  di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi
assegnati.  La  determinazione  della  retribuzione  di posizione, in
attuazione  delle  disposizioni  emanate  con il predetto decreto, e'
effettuata attraverso il procedimento negoziale.
  2.   Con   il  decreto  di  cui  al  comma  1  sono  periodicamente
individuati,  ai  fini  della  determinazione  della  retribuzione di
posizione,  gli  uffici  di  particolare  rilevanza,  nonche' le sedi
disagiate  in  relazione  alle condizioni ambientali ed organizzative
nelle quali il servizio e' svolto.
  3.   Per   i   funzionari   titolari  di  incarichi  conferiti  con
provvedimento  del  Ministro  dell'interno possono essere individuate
piu'   posizioni   graduate,   secondo  la  diversa  rilevanza  degli
incarichi, tenendo conto della qualifica rivestita.