Art. 20 
              Fondo nazionale per le politiche sociali 
 
  1. Per  la  promozione  e  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo  nazionale
per le politiche sociali. 
  2. Per le finalita' della presente legge il Fondo di cui al comma 1
e' incrementato di lire 106.700 milioni  per  l'anno  2000,  di  lire
761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere
dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  per  l'anno
2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per  l'anno
2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni
per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero  del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica; quanto a  lire  50.000
milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per  ciascuno  degli
anni 2001  e  2002,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della
pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per  ciascuno  degli
anni 2001 e  2002,  le  proiezioni  dell'accantonamento  relativo  al
Ministero dell'interno; quanto a lire  20.000  milioni  per  ciascuno
degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al
Ministero del commercio con l'estero. 
  3. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22  e'
effettuata contestualmente a quella delle  risorse  da  assegnare  al
Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto  delle  risorse
ordinarie destinate alla spesa sociale dalle  regioni  e  dagli  enti
locali, nel rispetto delle compatibilita'  finanziarie  definite  per
l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di  programmazione
economico-finanziaria. 
  5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  il  Governo   provvede   a
disciplinare modalita' e procedure uniformi per la ripartizione delle
risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma  1  ai  sensi
delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi
e criteri direttivi: 
a) razionalizzare e armonizzare  le  procedure  medesime  ed  evitare
   sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse; 
b) prevedere quote percentuali di risorse  aggiuntive  a  favore  dei
   comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a); 
c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti
   locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e  dei
   relativi interventi e prevedere modalita'  di  accertamento  delle
   spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione
   della  spesa  in  ambito  nazionale  per  il  perseguimento  degli
   obiettivi del Piano nazionale; 
d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi,
   dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonche' modalita'
   per la revoca dei finanziamenti in  caso  di  mancato  impegno  da
   parte degli enti destinatari entro periodi determinati; 
e) individuare le norme di legge abrogate dalla data  di  entrata  in
   vigore del regolamento. 
  6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri,  acquisito  il  parere  della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' trasmesso  successivamente  alle  Camere  per
l'espressione  del  parere  da  parte  delle  competenti  Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni  dalla  data  di
assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il  regolamento  puo'
essere emanato. 
  7. Il Ministro per la  solidarieta'  sociale,  sentiti  i  Ministri
interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  provvede,  con
proprio decreto, annualmente  alla  ripartizione  delle  risorse  del
Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto  conto  della  quota
riservata di cui all'articolo 15, sulla base  delle  linee  contenute
nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma  3,
lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro
novanta giorni dalla data della sua entrata in  vigore,  il  Ministro
per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8  del  decreto
legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto  di  cui  al  presente
comma sulla base dei parametri  di  cui  all'articolo  18,  comma  3,
lettera n). La ripartizione  garantisce  le  risorse  necessarie  per
l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24. 
  8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo
nazionale  per  le  politiche  sociali  e'  determinato  dalla  legge
finanziaria con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni,
assicurando  comunque  la  copertura   delle   prestazioni   di   cui
all'articolo 24 della presente legge. 
  9. Alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  di  cui
all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel  Fondo
nazionale per le  politiche  sociali  anche  le  risorse  finanziarie
destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo
decreto legislativo. 
  10. Al  Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali  affluiscono,
altresi', somme derivanti da  contributi  e  donazioni  eventualmente
disposti  da  privati,  enti,   fondazioni,   organizzazioni,   anche
internazionali, da organismi dell'Unione europea,  che  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate  al  citato
Fondo nazionale. 
  11. Qualora le regioni  ed  i  comuni  non  provvedano  all'impegno
contabile della quota non specificamente  finalizzata  ai  sensi  del
comma 9 delle risorse ricevute nei  tempi  indicati  dal  decreto  di
riparto di cui al comma 7, il Ministro per la  solidarieta'  sociale,
con  le  modalita'  di  cui  al  medesimo  comma  7,  provvede   alla
rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo  restando
l'obbligo di mantenere invariata nel triennio  la  quota  complessiva
dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione. 
 
          Note all'art. 20, comma 5:
          -  La  legge  23 agosto  1988, n. 400, recante: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri", e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  del  12  settembre  1988,  n.  214,  supplemento
          ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 2, e' il seguente:
          "Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
          2.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
          Nota all'art. 20, commi 6 e 7:
          -  Per  il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
          n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
          Nota all'art. 20, comma 8:
          -   La   legge   5 agosto   1978,   n.  468,  e  successive
          modificazioni,   recante:   "Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio",
          e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1978,
          n.  233.  Il testo del comma 3, lettera d), dell'art. 11 e'
          il seguente:
          "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega
          o  di  carattere  ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa
          contiene  esclusivamente  norme  tese  a realizzare effetti
          finanziari  con  decorrenza  dal primo anno considerato nel
          bilancio pluriennale e in particolare:
            a)-c) omissis;
            d)  la  determinazione,  in apposita tabella, della quota
          daiscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
          dal  bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
          di   natura   correntee   in   conto   capitale,   la   cui
          quantificazione e' rinviata alla leggefinanziaria".