Art. 20 (R)
                Copie di atti e documenti informatici

  1.  I  duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico,
anche  se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti
gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo
unico.
  2.  I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti
pubblici,  scritture private e documenti in genere, compresi gli atti
e  documenti  amministrativi  di  ogni tipo, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena
efficacia,  ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del Codice civile, se
ad  essi  e'  apposta  o  associata la firma digitale di colui che li
spedisce  o  rilascia,  secondo  le  disposizioni  del presente testo
unico.
  3.  Le  copie  su  supporto  informatico  di  documenti, formati in
origine   su   supporto   cartaceo   o,  comunque,  non  informatico,
sostituiscono,  ad  ogni  effetto di legge, gli originali da cui sono
tratte  se  la  loro  conformita'  all'originale e' autenticata da un
notaio  o  da  altro  pubblico  ufficiale  a  cio'  autorizzato,  con
dichiarazione  allegata al documento informatico e asseverata secondo
le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
  4.  La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui
al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale
formato  su  supporto  cartaceo  quando  richieste ad ogni effetto di
legge.
  5.  Gli  obblighi  di  conservazione  e  di esibizione di documenti
previsti  dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti
gli  effetti  di  legge  a  mezzo  di  documenti  informatici,  se le
procedure  utilizzate  sono  conformi  alle  regole  tecniche dettate
nell'articolo 8, comma 2.
 
          Nota all'art. 20:

             -  Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 2714 del
          Codice  civile:  "Art  2714  (Copie di atti pubblici). - Le
          copie  di  atti  pubblici spedite nelle forme prescritte da
          depositari    pubblici    autorizzati   fanno   fede   come
          l'originale.
             La  stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici
          originali,  spedite  da depositari pubblici di esse, a cio'
          autorizzati".

             -  Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 2715 del
          Codice civile:
             "Art.   2715   (Copie  di  scritture  private  originali
          depositate.)  Le  copie  delle scritture private depositate
          presso  pubblici  uffici  e  spedite da pubblici depositari
          autorizzati  hanno  la  stessa  efficacia  della  scrittura
          originale da cui sono estratte".