Art. 20
   Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche

  1. In deroga alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720,
i  trasferimenti  disposti  dal Consiglio nazionale delle ricerche in
favore  dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia
contabile e di bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad
essi intestati presso l'Istituto incaricato del servizio di cassa. Il
Consiglio  nazionale  delle ricerche provvede a tali trasferimenti in
relazione   all'oggettivo   fabbisogno  di  liquidita'  dei  suddetti
istituti o strutture.
 
             Note all'art. 20:
                 -  La legge 29 ottobre 1984, n. 720 pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  29 ottobre  1984,  n.  298,  concerne
          "Istituzione  del  sistema  di  tesoreria unica per enti ed
          organismi pubblici.".