Art. 20.
                  Disposizioni a carattere generale
  1.  Il  promotore  della  sperimentazione,  o un suo rappresentante
legale, deve essere stabilito nella Comunita'.
  2.  I  medicinali sperimentali ed eventualmente i dispositivi usati
per  somministrarli  sono  forniti  gratuitamente dal promotore della
sperimentazione;  nessun  costo  aggiuntivo,  per  la conduzione e la
gestione  delle  sperimentazioni  di  cui  al  presente  decreto deve
gravare sulla finanza pubblica.
  3.  Con  decreto del Ministro della salute sono stabiliti requisiti
minimi  di  cui devono essere in possesso organizzazioni private alle
quali  il  promotore  della sperimentazione puo' affidare una parte o
tutte  le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica, come
previsto  dalle  norme  di  buona  pratica clinica, ferme restando le
responsabilita' del promotore della sperimentazione medesima connesse
con la sperimentazione stessa.
  4.  Con decreto del Ministro della salute possono essere stabilite,
nel  rispetto  delle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea,
condizioni    e   prescrizioni   di   carattere   generale   relative
all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali.