Art. 20. 
        (Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa) 
 
1. La concessione del servizio pubblico generale  radiotelevisivo  e'
affidata, per la durata di dodici  anni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. 
2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente  legge  la
RAI-Radiotelevisione italiana Spa  e'  assoggettata  alla  disciplina
generale  delle  societa'  per  azioni,  anche  per  quanto  concerne
l'organizzazione e l'amministrazione. 
3.  Il  consiglio  di  amministrazione   della   RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, composto da nove membri, e' nominato dall'assemblea. Il
consiglio, oltre a essere organo di amministrazione  della  societa',
svolge anche funzioni di controllo e di garanzia  circa  il  corretto
adempimento delle finalita' e degli obblighi  del  servizio  pubblico
generale radiotelevisivo. 
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione  i
soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai
sensi  dell'articolo  135,  secondo  comma,  della  Costituzione   o,
comunque,   persone   di   riconosciuto   prestigio   e    competenza
professionale e di notoria  indipendenza  di  comportamenti,  che  si
siano distinte in  attivita'  economiche,  scientifiche,  giuridiche,
della cultura umanistica o della comunicazione  sociale,  maturandovi
significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti
vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per  la
durata  del  mandato.  Il  mandato  dei  membri  del   consiglio   di
amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili  una  sola
volta. 
5. La nomina del  presidente  del  consiglio  di  amministrazione  e'
effettuata dal  consiglio  nell'ambito  dei  suoi  membri  e  diviene
efficace  dopo  l'acquisizione  del  parere  favorevole,  espresso  a
maggioranza dei due terzi  dei  suoi  componenti,  della  Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi. 
6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista.  A
tale fine l'assemblea e' convocata con preavviso,  da  pubblicare  ai
sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta  giorni
prima di quello fissato per l'adunanza;  a  pena  di  nullita'  delle
deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine
del giorno pubblicato deve contenere tutte le  materie  da  trattare,
che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le
liste possono essere presentate da soci che rappresentino  almeno  lo
0,5 per cento delle azioni  aventi  diritto  di  voto  nell'assemblea
ordinaria e sono rese pubbliche, mediante  deposito  presso  la  sede
sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale,  di  cui
due economici, rispettivamente, almeno venti giorni  e  dieci  giorni
prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente  articolo  in
relazione al numero massimo di candidati della lista  presentata  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende  un
numero di candidati pari al numero di  componenti  del  consiglio  da
eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto puo' votare  una  sola
lista. Nel caso in cui siano state  presentate  piu'  liste,  i  voti
ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi  progressivi
da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti cosi' ottenuti
sono  assegnati  progressivamente  ai  candidati  di  ciascuna  lista
nell'ordine dalla stessa previsto e  si  forma  un'unica  graduatoria
nella quale i  candidati  sono  ordinati  sulla  base  del  quoziente
ottenuto. Risultano eletti coloro  che  ottengono  i  quozienti  piu'
elevati. In caso di parita' di quoziente, risulta eletto il candidato
della lista i cui presentatori detengano la partecipazione  azionaria
minore. Le procedure di cui al  presente  comma  si  applicano  anche
all'elezione del collegio sindacale. 
7. Il rappresentante del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
nell'assemblea, in  sede  di  nomina  dei  membri  del  consiglio  di
amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione
dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati,  indicando  un
numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di  cui
e' titolare lo Stato.  Tale  lista  e'  formulata  sulla  base  delle
delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi  e  delle  indicazioni   del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione
secondo le modalita' e i criteri proporzionali di cui al comma 9. 
8. Il rappresentante del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
nelle  assemblee  della   societa'   concessionaria   convocate   per
l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca  o
la promozione  di  azione  di  responsabilita'  nei  confronti  degli
amministratori, esprime il voto  in  conformita'  alla  deliberazione
della  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale   e   la
vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi  comunicata   al   Ministero
medesimo. 
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del
10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in
considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi  di  interesse
generale connessi allo svolgimento  del  servizio  pubblico  generale
radiotelevisivo  da  parte  della  concessionaria,  ai   fini   della
formulazione dell'unica lista di  cui  al  comma  7,  la  Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto  limitato
a uno; i restanti due membri, tra  cui  il  presidente,  sono  invece
indicati dal socio di maggioranza. La nomina del  presidente  diviene
efficace  dopo  l'acquisizione  del  parere  favorevole,  espresso  a
maggioranza dei due terzi  dei  suoi  componenti,  della  Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento  permanente  del
presidente o di uno o piu' membri, i nuovi componenti  sono  nominati
con le medesime procedure del presente comma entro  i  trenta  giorni
successivi alla comunicazione  formale  delle  dimissioni  presso  la
medesima Commissione. 
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9  entrano  in  vigore  il
novantesimo giorno successivo  alla  data  di  chiusura  della  prima
offerta pubblica di vendita, effettuata ai  sensi  dell'articolo  21,
comma 3.  Ove,  anteriormente  alla  predetta  data,  sia  necessario
procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per  scadenza
naturale del mandato o per altra causa, a cio' si provvede secondo le
procedure di cui ai commi 7 e 9. 
 
          Note all'art. 20:
              - L'art. 135 della Costituzione e' il seguente:
              «Art.  135.  -  La  Corte costituzionale e' composta di
          quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della
          Repubblica,  per un terzo dal Parlamento in seduta comune e
          per  un  terzo  dalle  supreme  magistrature  ordinaria  ed
          amministrative.
              I  giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i
          magistrati  anche  a  riposo  delle giurisdizioni superiori
          ordinaria  ed  amministrative,  i  professori  ordinari  di
          universita' in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti
          anni d'esercizio.
              I  giudici della Corte costituzionale sono nominati per
          nove  anni,  decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
          giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
              Alla  scadenza  del  termine  il giudice costituzionale
          cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
              La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
          stabilite  dalla legge, il Presidente, che rimane in carica
          per  un  triennio, ed e' rieleggibile, fermi in ogni caso i
          termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
              L'ufficio  di  giudice della Corte e' incompatibile con
          quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale,
          con  l'esercizio  della  professione di avvocato e con ogni
          carica ed ufficio indicati dalla legge.
              Nei   giudizi   d'accusa  contro  il  Presidente  della
          Repubblica  intervengono,  oltre  i  giudici ordinari della
          Corte,  sedici  membri  tratti  a  sorte  da  un  elenco di
          cittadini   aventi   i   requisiti  per  l'eleggibilita'  a
          senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante
          elezione  con  le  stesse modalita' stabilite per la nomina
          dei giudici ordinari.».
              - L'art. 2366 del codice civile e' il seguente:
                 «Art.  2366  (Formalita'  per  la  convocazione).  -
          L'assemblea   e'   convocata  dagli  amministratori  o  dal
          consiglio    di   gestione   mediante   avviso   contenente
          l'indicazione    del   giorno,   dell'ora   e   del   luogo
          dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
              L'avviso   deve   essere   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  o  in  almeno  un  quotidiano
          indicato  nello  statuto  almeno  quindici  giorni prima di
          quello  fissato  per  l'assemblea. Se i quotidiani indicati
          nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve
          essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
              Lo  statuto  delle  societa'  che  non fanno ricorso al
          mercato  del  capitale  di rischio puo', in deroga al comma
          precedente,  consentire  la  convocazione  mediante  avviso
          comunicato  ai  soci  con  mezzi  che garantiscano la prova
          dell'avvenuto   ricevimento   almeno   otto   giorni  prima
          dell'assemblea.
              In  mancanza  delle formalita' suddette, l'assemblea si
          reputa  regolarmente  costituita,  quando  e' rappresentato
          l'intero  capitale  sociale  e  partecipa  all'assemblea la
          maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di
          controllo.   Tuttavia   in   tale   ipotesi   ciascuno  dei
          partecipanti  puo' opporsi alla discussione degli argomenti
          sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
              Nell'ipotesi  di cui al comma precedente, dovra' essere
          data  tempestiva  comunicazione delle deliberazioni assunte
          ai  componenti  degli  organi amministrativi e di controllo
          non presenti.».
              L'art. 2379 del Codice civile e' il seguente:
              «Art.  2379  (Nullita' delle deliberazioni). - Nei casi
          di  mancata  convocazione  dell'assemblea,  di mancanza del
          verbale  e  di  impossibilita' o illiceita' dell'oggetto la
          deliberazione  puo'  essere  impugnata da chiunque vi abbia
          interesse  entro  tre  anni dalla sua iscrizione o deposito
          nel  registro  delle  imprese,  se  la  deliberazione vi e'
          soggetta,  o  dalla  trascrizione  nel libro delle adunanze
          dell'assemblea,  se  la deliberazione non e' soggetta ne' a
          iscrizione  ne'  a deposito. Possono essere impugnate senza
          limiti  di  tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto
          sociale prevedendo attivita' illecite o impossibili.
              Nei  casi  e  nei termini previsti dal precedente comma
          l'invalidita' puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
              Ai   fini  di  quanto  previsto  dal  primo  commna  la
          convocazione   non   si   considera   mancante   nel   caso
          d'irregolarita'  dell'avviso,  se  questo  proviene  da  un
          componente  dell'organo  di  amministrazione o di controllo
          della societa' ed e' idoneo a consentire a coloro che hanno
          diritto  di intervenire di essere preventivamente avvertiti
          della  convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale
          non  si  considera  mancante  se  contiene  la  data  della
          deliberazione  e  il  suo  oggetto  ed  e' sottoscritto dal
          presidente  dell'assemblea,  o dal presidente del consiglio
          d'amministrazione  o  del  consiglio  di sorveglianza e dal
          segretario o dal notaio.
              Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  il  settimo e
          ottavo comma dell'art. 2377.».