Art. 20. (Modifica all'articolo 5 della legge 14 novembre 2000, n. 331) 1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 331, le parole: "dei militari volontari congedati senza demerito" sono sostituite dalle seguenti: "dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualita' di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata".
Nota all'art. 20: - La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante: «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 269 del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 5, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Misure per agevolare l'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con proprio decreto, nell'ambito delle direzioni generali del Ministero della difesa, una struttura competente a svolgere attivita' informativa, promozionale e di coordinamento al fine di valutare l'andamento dell'attivita' di reclutamento di personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualita' di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata. Per il perseguimento delle predette finalita' tale struttura si avvale anche degli uffici periferici della Difesa, acquisisce le opportune informazioni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e privati e stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i predetti datori di lavoro, con gli uffici regionali competenti in materia di promozione dell'occupazione, individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con i soggetti abilitati all'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, e con i soggetti abilitati all'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati i crediti formativi per i cittadini che prestano servizio militare volontario rilevanti nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.».