Art. 20.
                (Modifica all'articolo 5 della legge
                      14 novembre 2000, n. 331)
1.  All'articolo  5,  comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre
2000,  n.  331,  le  parole:  "dei militari volontari congedati senza
demerito"  sono  sostituite  dalle seguenti: "dei volontari di truppa
che  hanno  prestato  servizio  senza  demerito nelle Forze armate in
qualita' di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata".
 
          Nota all'art. 20:
              -  La  legge  14 novembre 2000, n. 331, recante: «Norme
          per  l'istituzione del servizio militare professionale», e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          269  del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 5,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.   5   (Misure  per  agevolare  l'inserimento  dei
          volontari  congedati  nel mondo del lavoro). - 1. Entro sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          il  Ministro  della  difesa individua, con proprio decreto,
          nell'ambito  delle  direzioni  generali del Ministero della
          difesa,  una  struttura  competente  a  svolgere  attivita'
          informativa,  promozionale  e  di  coordinamento al fine di
          valutare  l'andamento  dell'attivita'  di  reclutamento  di
          personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo
          del  lavoro  dei  volontari  di  truppa  che hanno prestato
          servizio  senza  demerito nelle Forze armate in qualita' di
          volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata. Per il
          perseguimento  delle  predette  finalita' tale struttura si
          avvale   anche   degli   uffici  periferici  della  Difesa,
          acquisisce  le  opportune informazioni dalla Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e
          privati  e  stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari
          stanziamenti  di  bilancio  a  tale fine disponibili, con i
          predetti   datori  di  lavoro,  con  gli  uffici  regionali
          competenti   in  materia  di  promozione  dell'occupazione,
          individuati  ai  sensi  del decreto legislativo 23 dicembre
          1997,  n.  469,  con  i soggetti abilitati all'attivita' di
          mediazione  tra  domanda  ed  offerta  di  lavoro  ai sensi
          dell'art.  10,  comma  2, del citato decreto legislativo n.
          469  del  1997, e con i soggetti abilitati all'attivita' di
          fornitura  di  prestazioni  di  lavoro  temporaneo ai sensi
          dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
              2.  Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 17 della
          legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto   con  i  Ministri  della  pubblica  istruzione  e
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          sono  determinati  i  crediti formativi per i cittadini che
          prestano servizio militare volontario rilevanti nell'ambito
          dell'istruzione  e  della formazione professionale, ai fini
          del   compimento   di   periodi   obbligatori   di  pratica
          professionale    o   di   specializzazione   previsti   per
          l'acquisizione   dei   titoli  necessari  all'esercizio  di
          specifiche professioni o mestieri.».