Art. 20
                        Documento informatico

  1.  Il  documento informatico da chiunque formato, la registrazione
su  supporto  informatico  e la trasmissione con strumenti telematici
sono  validi  e  rilevanti  a tutti gli effetti di legge, se conformi
alle  disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui
all'articolo 71.
  2.  Il  documento  informatico  sottoscritto  con firma elettronica
qualificata  o  con firma digitale soddisfa il requisito legale della
forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite
ai   sensi  dell'articolo  71  che  garantiscano  l'identificabilita'
dell'autore e l'integrita' del documento.
  3.  Le  regole  tecniche  per la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione,   la   riproduzione  e  la  validazione  temporale  dei
documenti  informatici  sono  stabilite ai sensi dell'articolo 71; la
data  e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili
ai  terzi  se  apposte  in  conformita'  alle  regole  tecniche sulla
validazione temporale.
  4.  Con  le  medesime  regole  tecniche  sono  definite  le  misure
tecniche,  organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita',
la  disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel
documento informatico.
  5.  Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione
dei dati personali.