ART. 20
                         (fase preliminare)

   1.  Per  i  piani  e programmi sottoposti a valutazione ambientale
strategica  in  sede statale, la fase preliminare di cui all'articolo
9,  comma  4,  avviene  in  contraddittorio  tra  il  proponente e la
Commissione di cui all'articolo 6.
   2.  Ai  fini  di  cui  al comma 1, il proponente interessato ha la
facolta'  di  richiedere direttamente al vicepresidente competente la
costituzione,  secondo  i criteri di cui all'articolo 6, commi 5 e 6,
di apposita sottocommissione con la quale interloquire.
   3.   Al   termine  della  fase  preliminare,  la  sottocommissione
incaricata,  sentite,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
9,  comma  5,  le  regioni  territorialmente  interessate,  redige un
verbale  indicante  puntualmente  tutte  le  informazioni che debbono
essere  incluse  nel  rapporto  ambientale  ed il relativo livello di
dettaglio.  Con  lo  stesso  verbale,  tenuto  conto delle specifiche
caratteristiche  del  piano  o  programma  proposto,  possono  essere
precisate le modalita' di informazione anche in deroga ai commi 2 e 3
dell'articolo 16.
   4.  Alla  sottocommissione  incaricata  per  la  fase  preliminare
compete anche l'istruttoria di cui all'articolo 17.