Art. 20. 
Regime transitorio per l'operativita'  della  revisione  delle  norme
                     tecniche per le costruzioni 
 
  1. Le revisioni generali delle norme tecniche di  cui  all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.  186,  sono  sottoposte
alla disciplina transitoria  di  cui  al  comma  2-bis  del  medesimo
articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e degli  interventi
relativi  agli  edifici  di  interesse  strategico   e   alle   opere
infrastrutturali la cui  funzionalita'  durante  gli  eventi  sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita'  di  protezione  civile,
nonche' relativi agli edifici  ed  alle  opere  infrastrutturali  che
possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di  un  loro
eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento  della
protezione civile 21 ottobre  2003  di  attuazione  dell'articolo  2,
commi 2, 3 e 4,  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 72 dell'8 maggio 2003.