Art. 20. 
 
                    Approccio basato sul rischio 
 
  1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela  sono  assolti
commisurandoli al rischio associato  al  tipo  di  cliente,  rapporto
continuativo,  prestazione  professionale,  operazione,  prodotto   o
transazione di cui trattasi.  Gli  enti  e  le  persone  soggetti  al
presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle  autorita'
competenti di cui all'articolo 7, ovvero agli ordini professionali di
cui all'articolo 8, che la portata delle misure adottate e'  adeguata
all'entita'  del  rischio  di  riciclaggio  o  di  finanziamento  del
terrorismo. Per la  valutazione  del  rischio  di  riciclaggio  o  di
finanziamento  del  terrorismo,  gli  enti  e  le  persone   soggetti
osservano le istruzioni di cui all'articolo 7,  comma  2,  nonche'  i
seguenti criteri generali: 
    a) con riferimento al cliente: 
      1) natura giuridica; 
      2) prevalente attivita' svolta; 
      3)   comportamento   tenuto   al   momento    del    compimento
dell'operazione o  dell'instaurazione  del  rapporto  continuativo  o
della prestazione professionale; 
      4) area geografica di residenza o  sede  del  cliente  o  della
controparte; 
    b)  con  riferimento  all'operazione,  rapporto  continuativo   o
prestazione professionale: 
      1)   tipologia   dell'operazione,   rapporto   continuativo   o
prestazione professionale posti in essere; 
      2)   modalita'   di   svolgimento   dell'operazione,   rapporto
continuativo o prestazione professionale; 
      3) ammontare; 
      4)  frequenza  delle   operazioni   e   durata   del   rapporto
continuativo o della prestazione professionale; 
      5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo  o
della prestazione professionale in rapporto all'attivita' svolta  dal
cliente; 
      6)  area  geografica  di  destinazione  del  prodotto,  oggetto
dell'operazione o del rapporto continuativo.