Art. 20. 1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati, quanto gia' previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto dalle leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1 aprile 1981, n. 121. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Note all'art. 20: - Il D.P.R. n. 185/1964 reca: "Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare". - La legge n. 242/1980 reca: "Delega al Governo per la ristrutturazionedei servizi di assistenza al volo". - La legge n. 382/1978 reca: "Norme di principio sulla disciplina militare". - La legge n. 121/1981 reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".