Art. 20.
  (Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)

1.   Al   fine   di   garantire   maggiore  efficacia,  efficienza  e
tempestivita'   nell'azione   amministrativa  e  nell'erogazione  dei
servizi  nonche'  per razionalizzare ed economizzare le procedure, il
Corpo   forestale   dello  Stato,  limitatamente  all'anno  2009,  e'
autorizzato  ad  assumere  personale  operaio  a tempo determinato ai
sensi  dell'articolo  1  della  legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il
limite di spesa di 3 milioni di euro.
2.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni
di   euro  per  l'anno  2009,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione  della  dotazione  del  Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29  novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.  Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001,
n. 155,  si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle
qualifiche  dirigenziali  ai  sensi  della  lettera  c) del comma 346
dell'articolo  1  della  legge  24  dicembre 2007, n. 244. Agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo,
pari  a  euro  201.540,69  per l'anno 2009 e a euro 24.037 per l'anno
2010,  si  provvede a valere sulle risorse di cui alla lettera c) del
comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 
          Note all'art. 20:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 5 aprile
          1985,  n.  124 (Disposizioni per l'assunzione di manodopera
          da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste):
             «Art.  1.  -  Fino  all'entrata in vigore della legge di
          definizione  della disciplina generale dei parchi nazionali
          e  delle  riserve  di  cui  all'art.  83  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977, n. 616, in
          deroga  a  quanto  stabilito dalla legge 12 aprile 1962, n.
          205,e  dall'art.  9  della legge 26 aprile 1983, n. 130, la
          gestione  conservativa  del  patrimonio della ex Azienda di
          Stato    per    le    foreste   demaniali   del   Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste,  per  fronteggiare  le
          esigenze  relative  all'esecuzione  dei  lavori condotti in
          amministrazione   diretta   per   la   conservazione  e  la
          protezione  dei  beni  indicati  negli articoli 68 e 83 del
          citato  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio
          1977,  n.  616,  puo'  ricorrere ad assunzioni di personale
          operaio  con  contratto  a  tempo  indeterminato  e a tempo
          determinato.
             Per   il  medesimo  periodo  di  tempo  specificato  nel
          precedente comma non sono applicabili ai contratti posti in
          essere  ai  sensi  della  presente  legge  le  disposizioni
          contenute  nell'art.  2 della legge 18 aprile 1962, n. 230,
          nel  decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971,
          n.  276,nonche'  tutte  le  altre  con  essa  eventualmente
          incompatibili.
             Le  assunzioni  e il trattamento economico sono regolati
          dalle  norme  sulla  disciplina  del  contratto  collettivo
          nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento.
             Il  contingente  massimo  del  personale operaio a tempo
          indeterminato  in  servizio  non  potra'  mai  superare nel
          periodo considerato l'equivalente di 500 unita' per anno.
             Nella  fase  di prima applicazione della presente legge,
          per gli operai occupati, o gia' occupati presso la gestione
          conservativa  del  patrimonio della ex Azienda di Stato per
          le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle
          foreste,  assunti  ai  sensi della legge 12 aprile 1962, n.
          205,qualora   abbiano  svolto  oltre  centottanta  giornate
          lavorative  nell'anno solare precedente l'entrata in vigore
          della  presente legge, il rapporto di lavoro si considera a
          tempo indeterminato eventualmente anche in deroga ai limiti
          di cui al quarto comma.
             Per  il corrente esercizio finanziario e per il prossimo
          la  spesa complessiva per la manodopera non potra' comunque
          superare  quella  sostenuta dalla gestione conservativa del
          patrimonio  della  ex  Azienda  di  Stato  per  le  foreste
          demaniali  del  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste
          nell'esercizio precedente.
             Al  personale  assunto ai sensi della presente legge con
          contratto   a   tempo   indeterminato   si   applicano   le
          disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972,
          n. 457.
             L'operaio  assunto  ai  sensi  della  presente legge non
          acquista la qualifica di operaio dello Stato.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 10 del
          decreto-legge   29  novembre  2004,  n.  282  (Disposizioni
          urgenti   in   materia  fiscale  e  di  finanza  pubblica),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004
          n. 307:
              «5.   Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  3 dell'art. 8 del
          decreto  legislativo  3  aprile  2001, n. 155 (Riordino dei
          ruoli   del  personale  direttivo  e  dirigente  del  Corpo
          forestale  dello Stato, a norma dell'art. 3, comma 1, della
          legge 31 marzo 2000, n. 78):
              «3.  La  nomina  a  primo dirigente decorre a tutti gli
          effetti  dal  1°  gennaio dell'anno successivo a quello nel
          quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
          l'ordine  della graduatoria dell'esame finale del corso per
          il  personale  di  cui  al  comma  1, lettera a), e secondo
          l'ordine  della  graduatoria  di merito del concorso per il
          personale  di  cui  al  comma  1, lettera b). Ai fini della
          determinazione  del posto in ruolo i vincitori del concorso
          precedono  i  funzionari  che  hanno  superato  il corso di
          formazione dirigenziale.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 346 dell'art. 1 della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008):
              «346.   Anche  in  deroga  ai  limiti  stabiliti  dalle
          disposizioni  vigenti  e al fine di potenziare le attivita'
          di  accertamento,  ispettive  e di contrasto alle frodi, di
          soccorso  pubblico,  di ispettorato e di controllo di altre
          amministrazioni  statali,  nonche'  al  fine di ridurre gli
          oneri  derivanti  dall'applicazione  della  legge  24 marzo
          2001,  n.  89,  a  valere  sulle maggiori entrate derivanti
          dalle  disposizioni  dei  commi  da 345 a 357 nonche' della
          presente  legge,  e' autorizzata la spesa per assunzioni di
          personale, anche di qualifica dirigenziale:
               a)   nella  sola  qualifica  di  vigile  del  fuoco  e
          attraverso  le procedure selettive previste dai commi 519 e
          526 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 7
          milioni  di  euro  per  l'anno 2008, 16 milioni di euro per
          l'anno  2009  e  26  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2010;
               b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni
          di  euro per l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009
          e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
               c)  nel  Corpo  forestale dello Stato per 1 milione di
          euro  per  l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e
          16  milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, anche
          nei  ruoli  iniziali  nel  limite  delle  vacanze dei ruoli
          superiori  e  con  successivo riassorbimento al passaggio a
          tali  ruoli,  con possibilita' di utilizzare le graduatorie
          di idonei dei concorsi gia' banditi o conclusi, nonche' per
          compensare  gli  effetti  finanziari  dell'eventuale deroga
          all'art. 5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio
          2004, n. 36;
               d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione
          di  euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009
          e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
               e)    nell'Agenzia    delle   dogane,   che   utilizza
          prioritariamente   le  graduatorie  formate  a  seguito  di
          procedure selettive gia' espletate e per le quali il limite
          di  eta' anagrafica vigente per i contratti di formazione e
          lavoro  dei soggetti risultati idonei e' riferito alla data
          di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla
          mobilita',  anche  ai  sensi  dell'art. 1, comma 536, della
          legge  n.  296  del 2006, per 34 milioni di euro per l'anno
          2008,  46  milioni  di euro per l'anno 2009 e 62 milioni di
          euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2010. L'Agenzia delle
          dogane e' autorizzata a stipulare contratti di formazione e
          lavoro, anche in deroga all'art. 36 del decreto legislativo
          30  marzo  2001, n. 165, come sostituito dall'art. 3, comma
          79,  della  presente  legge,  in  particolare, con soggetti
          risultati  idonei,  con  un  punteggio  minimo  finale  non
          inferiore  a  46, nelle graduatorie formate a seguito delle
          procedure  indette  dall'Agenzia  delle  entrate  con bandi
          pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
          84  del  21  ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, per la
          selezione,   con   contratti   di   formazione   e  lavoro,
          rispettivamente  di  1.500  e  500  funzionari,  terza area
          funzionale,  F1, per attivita' amministrativo-tributarie, e
          con  soggetti  risultati idonei nelle graduatorie formate a
          seguito  delle  procedure  selettive  indette  dall'Agenzia
          delle  dogane  in  data non anteriore al 1° settembre 2005,
          rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario,
          terza  area  funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza
          area  funzionale,  F1,  per  20  posti  di collaboratore di
          sistema,  terza  area  funzionale,  F1,  e  per 10 posti di
          collaboratori  statistici,  terza  area funzionale, F1. Nei
          limiti   delle  autorizzazioni  di  spesa  stabilite  dalla
          presente  lettera,  l'Agenzia  delle  dogane puo' stipulare
          ulteriori  contratti  di  formazione  e  lavoro  anche  con
          soggetti  risultati  idonei,  nelle  graduatorie  formate a
          seguito  delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate
          con  bandi  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
          speciale,  n.  84  del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile
          2007,  con un punteggio finale inferiore a 46; in ogni caso
          l'utilizzo  di tali graduatorie da parte dell'Agenzia delle
          entrate, nei limiti di cui al quarto periodo del comma 345,
          e'   prioritario   rispetto   all'utilizzo  delle  medesime
          graduatorie da parte dell'Agenzia delle dogane.».