Art. 20. (Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato) 1. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestivita' nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonche' per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, e' autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, pari a euro 201.540,69 per l'anno 2009 e a euro 24.037 per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui alla lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124 (Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste): «Art. 1. - Fino all'entrata in vigore della legge di definizione della disciplina generale dei parchi nazionali e delle riserve di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in deroga a quanto stabilito dalla legge 12 aprile 1962, n. 205,e dall'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, puo' ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Per il medesimo periodo di tempo specificato nel precedente comma non sono applicabili ai contratti posti in essere ai sensi della presente legge le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276,nonche' tutte le altre con essa eventualmente incompatibili. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio non potra' mai superare nel periodo considerato l'equivalente di 500 unita' per anno. Nella fase di prima applicazione della presente legge, per gli operai occupati, o gia' occupati presso la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assunti ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205,qualora abbiano svolto oltre centottanta giornate lavorative nell'anno solare precedente l'entrata in vigore della presente legge, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato eventualmente anche in deroga ai limiti di cui al quarto comma. Per il corrente esercizio finanziario e per il prossimo la spesa complessiva per la manodopera non potra' comunque superare quella sostenuta dalla gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio precedente. Al personale assunto ai sensi della presente legge con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato.». - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307: «5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78): «3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.». - Si riporta il testo del comma 346 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008): «346. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonche' al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonche' della presente legge, e' autorizzata la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale: a) nella sola qualifica di vigile del fuoco e attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e 526 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 7 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010; b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010; c) nel Corpo forestale dello Stato per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con possibilita' di utilizzare le graduatorie di idonei dei concorsi gia' banditi o conclusi, nonche' per compensare gli effetti finanziari dell'eventuale deroga all'art. 5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio 2004, n. 36; d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010; e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive gia' espletate e per le quali il limite di eta' anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei e' riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilita', anche ai sensi dell'art. 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 34 milioni di euro per l'anno 2008, 46 milioni di euro per l'anno 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. L'Agenzia delle dogane e' autorizzata a stipulare contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 3, comma 79, della presente legge, in particolare, con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo finale non inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, per la selezione, con contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di 1.500 e 500 funzionari, terza area funzionale, F1, per attivita' amministrativo-tributarie, e con soggetti risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito delle procedure selettive indette dall'Agenzia delle dogane in data non anteriore al 1° settembre 2005, rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario, terza area funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di sistema, terza area funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori statistici, terza area funzionale, F1. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite dalla presente lettera, l'Agenzia delle dogane puo' stipulare ulteriori contratti di formazione e lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, con un punteggio finale inferiore a 46; in ogni caso l'utilizzo di tali graduatorie da parte dell'Agenzia delle entrate, nei limiti di cui al quarto periodo del comma 345, e' prioritario rispetto all'utilizzo delle medesime graduatorie da parte dell'Agenzia delle dogane.».