Art. 20 Enti vigilati 1. Sono posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa: a) l'Agenzia industrie difesa; b) la Difesa servizi spa; c) l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; d) l'Opera nazionale per i figli degli aviatori; e) l'Unione italiana tiro a segno; f) la Lega navale italiana; g) l'Associazione italiana della Croce rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate; h) la Cassa di previdenza delle Forze armate. 2. L'organizzazione, i compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa e della Difesa servizi spa sono rispettivamente disciplinati nell'articolo 48 e nell'articolo 535. 3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h), del comma 1; la disciplina relativa alle componenti ausiliarie delle Forze armate dell'Associazione italiana della Croce rossa e' contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626 a 1760. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.