Art. 20 
 
(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni  all'uso
               del contante e dei titoli al portatore) 
 
1. A  fini  di  adeguamento  alle  disposizioni  adottate  in  ambito
comunitario  in  tema  di  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo, le  limitazioni  all'uso
del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi
1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,
sono adeguate all'importo di euro cinquemila. 
2. In ragione  di  quanto  disposto  dal  comma  1,  ed  al  fine  di
rafforzarne l'efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.
231, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) nell'articolo 49, al comma 13, le parole: "30  giugno  2009"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011"; 
b) all'articolo 58, dopo il comma 7 e' aggiunto  il  seguente  comma:
"Per  le  violazioni  previste  dai  precedenti  commi,  la  sanzione
amministrativa pecuniaria non  puo'  comunque  essere  inferiore  nel
minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma
1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro  la  sanzione
minima e' aumentata di cinque volte. Per  le  violazioni  di  cui  ai
commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila  euro
le sanzioni  minima  e  massima  sono  aumentate  del  cinquanta  per
cento.".