Art. 20. 
 
(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del  decreto  legislativo  n.
285 del 1992, in materia di esame di idoneita', di  esercitazioni  di
                       guida e di autoscuole) 
 
  1. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. La prova pratica di guida non puo' essere sostenuta  prima  che
sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per
esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122»; 
    b) al comma 11, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per una  volta
soltanto, la prova pratica di guida». 
  2. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
previo superamento della prova di controllo delle cognizioni  di  cui
al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi  dalla
data di  presentazione  della  domanda  per  il  conseguimento  della
patente. Entro il termine di  cui  al  periodo  precedente  non  sono
consentite piu' di due prove»; 
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. L'aspirante al conseguimento  della  patente  di  guida  di
categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o  su  strade
extraurbane e in condizione di visione notturna presso  un'autoscuola
con istruttore abilitato e  autorizzato.  Con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la  disciplina  e
le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di  cui  al  presente
comma». 
  3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285  del
1992, come modificato dalla lettera  a)  del  comma  2  del  presente
articolo, si applica alle domande per il conseguimento della  patente
di guida presentate a decorrere  dal  novantesimo  giorno  successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  4. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma  2
del presente articolo, e' adottato  entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  5. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: «da  parte  delle  province»  sono
aggiunte le seguenti: «, alle quali  compete  inoltre  l'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 11-bis»; 
    b)  al  comma  4,  le  parole:  «dell'idoneita'   tecnica»   sono
sostituite dalle seguenti: «dei requisiti  di  cui  al  comma  5,  ad
eccezione della capacita' finanziaria»; 
    c) al comma 5, primo periodo, dopo  la  parola:  «biennale»  sono
aggiunte le seguenti: «, maturata negli ultimi cinque anni»; 
    d) al comma 7: 
  1) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «L'autoscuola  deve»  sono
inserite  le  seguenti:  «svolgere  l'attivita'  di  formazione   dei
conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria,»; 
  2) al secondo periodo, le parole  da:  «le  dotazioni  complessive»
fino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le
medesime autoscuole possono demandare, integralmente o  parzialmente,
al centro di istruzione automobilistica la formazione dei  conducenti
per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e
DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale.
In  caso  di  applicazione  del  periodo  precedente,  le   dotazioni
complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole
consorziate possono essere adeguatamente ridotte»; 
    e) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. In ogni caso l'attivita' non  puo'  essere  iniziata  prima
della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica  di
cui al presente comma e' ripetuta successivamente  ad  intervalli  di
tempo non superiori a tre anni»; 
    f) al comma 10, dopo le parole: «per conducenti;»  sono  inserite
le seguenti: «le modalita' di svolgimento delle verifiche di  cui  al
comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni  e
delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis,  lettera
b);»; 
    g) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  «10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli  istruttori
delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati: 
    a) dalle autoscuole che svolgono l'attivita'  di  formazione  dei
conducenti per il conseguimento di  qualsiasi  categoria  di  patente
ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti  per  la
formazione integrale; 
    b)  da  soggetti  accreditati  dalle  regioni  o  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della  disciplina  quadro
di settore definita con l'intesa  stipulata  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo  2008,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio  2009,  nonche'  dei  criteri
specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti di cui al comma 10»; 
    h) dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti: 
  «11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e  di
istruttori  di  cui  al   comma   10   e'   sospeso   dalla   regione
territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e  di
Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi: 
    a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene
regolarmente; 
    b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene  in
carenza  dei  requisiti  relativi  all'idoneita'  dei  docenti,  alle
attrezzature tecniche e al materiale didattico; 
    c) per un ulteriore periodo da sei a  dodici  mesi  nel  caso  di
reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle  lettere  a)  e
b). 
  11-quater. La regione territorialmente  competente  o  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dispongono  l'inibizione   alla
prosecuzione dell'attivita' per i soggetti a carico  dei  quali,  nei
due anni successivi all'adozione di un provvedimento  di  sospensione
ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un  ulteriore
provvedimento di sospensione ai sensi  delle  lettere  a)  e  b)  del
medesimo comma»; 
    i) al comma  13,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis». 
  6.  Le  autoscuole  che  esercitano  attivita'  di  formazione  dei
conducenti esclusivamente  per  il  conseguimento  delle  patenti  di
categoria  A  e  B  si  adeguano  a  quanto  disposto  dal  comma   7
dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del  1992,  come  da
ultimo modificato dal comma 5  del  presente  articolo,  a  decorrere
dalla prima variazione della titolarita'  dell'autoscuola  successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  7. I costi relativi all'organizzazione dei corsi di cui ai commi 10
e 10-bis dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285  del  1992,
come da ultimo, rispettivamente, modificato e introdotto dal comma  5
del presente articolo, sono posti integralmente a carico dei soggetti
richiedenti.  Le  amministrazioni  pubbliche  interessate  provvedono
all'organizzazione dei corsi di cui al periodo precedente nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  8. Con il decreto di cui al comma 5-septies  dell'articolo  10  del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le procedure  per
l'applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui al  comma
11-ter dell'articolo 123 del decreto legislativo  n.  285  del  1992,
introdotto dal comma 5 del presente articolo. 
 
 
          Note all'articolo 20 
            Si riporta il testo dei commi 8 e  11  dell'articolo  121
          del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  Nuovo
          codice della strada, come modificati dalla presente legge: 
            121. Esame di idoneita'. 
            8. La prova pratica di guida non  puo'  essere  sostenuta
          prima che sia trascorso un mese  dalla  data  del  rilascio
          dell'autorizzazione per esercitarsi alla  guida,  ai  sensi
          del comma 1 dell'articolo 122. 
            11.  Gli   esami   possono   essere   sostenuti,   previa
          prenotazione da  inoltrarsi  non  oltre  il  quinto  giorno
          precedente  la  data  della  prova,  entro  il  termine  di
          validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
          Nel limite di detta validita' e' consentito  ripetere,  per
          una volta soltanto, la prova pratica di guida. 
            l'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
            122. Esercitazioni di guida. 
            1. A chi ha fatto domanda per sostenere  l'esame  per  la
          patente di guida ovvero per l'estensione di validita' della
          patente ad altre categorie di veicoli ed e' in possesso dei
          requisiti  fisici  e  psichici  prescritti  e'   rilasciata
          un'autorizzazione  per  esercitarsi  alla   guida,   previo
          superamento della prova di controllo  delle  cognizioni  di
          cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve  avvenire  entro
          sei mesi dalla data di presentazione della domanda  per  il
          conseguimento della patente. Entro il  termine  di  cui  al
          periodo precedente non sono consentite piu' di due prove. 
            2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi
          su veicoli delle categorie per le quali e' stata  richiesta
          la patente o  l'estensione  di  validita'  della  medesima,
          purche' al suo fianco si trovi, in funzione di  istruttore,
          persona di eta' non superiore a sessantacinque anni, munita
          di patente valida per la stessa  categoria,  conseguita  da
          almeno  dieci  anni,  ovvero  valida   per   la   categoria
          superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare
          sulla marcia del veicolo, intervenendo  tempestivamente  ed
          efficacemente in caso di necessita'. Se il veicolo  non  e'
          munito di doppi comandi a pedale almeno  per  il  freno  di
          servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non  puo'
          avere eta' superiore a sessanta anni. 
            3.  Agli  aspiranti  autorizzati   ad   esercitarsi   per
          conseguire la patente di categoria A non  si  applicano  le
          norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5. 
            4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e  gli  esami  di
          guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti
          la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno e'  sostituito
          per i veicoli  delle  autoscuole  con  la  scritta  «scuola
          guida».  Le  caratteristiche  di  tali  contrassegni  e  le
          modalita'   di   applicazione   saranno   determinate   nel
          regolamento. 
            5. Le  esercitazioni  su  veicoli  nei  quali  non  possa
          prendere posto,  oltre  al  conducente,  altra  persona  in
          funzione di  istruttore  sono  consentite  in  luoghi  poco
          frequentati. 
            5-bis. L'aspirante  al  conseguimento  della  patente  di
          guida di  categoria  B  deve  effettuare  esercitazioni  in
          autostrada o su  strade  extraurbane  e  in  condizione  di
          visione  notturna  presso  un'autoscuola   con   istruttore
          abilitato e autorizzato. Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina
          e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di cui al
          presente comma. 
            6. L'autorizzazione e' valida per sei mesi. 
            7.   Chiunque   guida    senza    l'autorizzazione    per
          l'esercitazione,  ma  avendo  a  fianco,  in  funzione   di
          istruttore, persona provvista di patente di guida ai  sensi
          del comma 2, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. La  stessa
          sanzione si applica alla persona che funge da istruttore. 
            8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza
          avere  a  fianco,  in  funzione  di   istruttore,   persona
          provvista di patente  valida  ai  sensi  del  comma  2,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 389 a euro 1.559. Alla violazione consegue la
          sanzione accessoria del fermo  amministrativo  del  veicolo
          per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,  del
          titolo VI. Alla violazione di cui al comma  5  consegue  la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          78 a euro 311. 
            9. Chiunque viola le disposizioni di cui al  comma  4  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 78 a euro 311. 
            - l'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
            123. Autoscuole. 
            1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la
          formazione dei conducenti sono denominate autoscuole. 
            2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa
          e tecnica da  parte  delle  province,  alle  quali  compete
          inoltre l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  al  comma
          11-bis ; 
            3. I compiti delle province in materia  di  dichiarazioni
          di inizio attivita' e  di  vigilanza  amministrativa  sulle
          autoscuole sono svolti sulla  base  di  apposite  direttive
          emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          nel rispetto dei principi legislativi ed in  modo  uniforme
          per la vigilanza tecnica sull'insegnamento. 
            4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti
          possono  presentare  l'apposita  dichiarazione  di   inizio
          attivita'. Il titolare deve avere la proprieta' e  gestione
          diretta, personale, esclusiva e permanente  dell'esercizio,
          nonche'  la  gestione   diretta   dei   beni   patrimoniali
          dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento
          nei confronti del  concedente;  nel  caso  di  apertura  di
          ulteriori   sedi   per   l'esercizio   dell'attivita'    di
          autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso
          di  tutti  i  requisiti  prescritti,  ad  eccezione   della
          capacita' finanziaria che deve essere  dimostrata  per  una
          sola  sede,  e  deve  essere   preposto   un   responsabile
          didattico, in organico  quale  dipendente  o  collaboratore
          familiare ovvero anche, nel caso di societa' di  persone  o
          di capitali, quale rispettivamente socio o  amministratore,
          che sia in possesso dei requisiti di cui  al  comma  5,  ad
          eccezione della capacita' finanziaria. 
            5. La dichiarazione puo' essere presentata da  chi  abbia
          compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e  sia
          in possesso di adeguata capacita' finanziaria,  di  diploma
          di istruzione di secondo  grado  e  di  abilitazione  quale
          insegnante di teoria  e  istruttore  di  guida  con  almeno
          un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque  anni.
          Per  le  persone  giuridiche  i  requisiti  richiesti   dal
          presente comma, ad eccezione  della  capacita'  finanziaria
          che deve essere posseduta  dalla  persona  giuridica,  sono
          richiesti al legale rappresentante. 
            6.  La  dichiarazione  non  puo'  essere  presentata  dai
          delinquenti abituali, professionali o  per  tendenza  e  da
          coloro che  sono  sottoposti  a  misure  amministrative  di
          sicurezza personali o alle misure di  prevenzione  previste
          dall'art. 120, comma 1. 
            7. L'autoscuola deve svolgere l'attivita'  di  formazione
          dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi
          categoria, possedere  un'adeguata  attrezzatura  tecnica  e
          didattica  e   disporre   di   insegnanti   ed   istruttori
          riconosciuti idonei dal Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  che  rilascia   specifico   attestato   di
          qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si
          consorzino  e  costituiscano  un   centro   di   istruzione
          automobilistica, riconosciuto dall'ufficio  competente  del
          Dipartimento per  i  trasporti  terrestri  secondo  criteri
          uniformi   fissati   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  le  medesime  autoscuole
          possono demandare, integralmente o parzialmente, al  centro
          di istruzione automobilistica la formazione dei  conducenti
          per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS,  BE,
          C, D, CE  e  DE  e  dei  documenti  di  abilitazione  e  di
          qualificazione professionale. In caso di  applicazione  del
          periodo precedente, le dotazioni complessive, in  personale
          e in attrezzature,  delle  singole  autoscuole  consorziate
          possono essere adeguatamente ridotte. 
            7-bis. In ogni caso l'attivita' non puo' essere  iniziata
          prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
          La  verifica  di  cui  al  presente   comma   e'   ripetuta
          successivamente ad intervalli di tempo non superiori a  tre
          anni. 
            8. L'attivita' dell'autoscuola e' sospesa per un  periodo
          da uno a tre mesi quando: 
            a)   l'attivita'   dell'autoscuola    non    si    svolga
          regolarmente; 
            b) il  titolare  non  provveda  alla  sostituzione  degli
          insegnanti o degli istruttori che non siano  piu'  ritenuti
          idonei  dal  competente  ufficio  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri; 
            c) il  titolare  non  ottemperi  alle  disposizioni  date
          dall'ufficio competente del Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri    ai    fini    del    regolare    funzionamento
          dell'autoscuola. 
            9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando: 
            a)  siano  venuti  meno  la  capacita'  finanziaria  e  i
          requisiti morali del titolare; 
            b)  venga  meno  l'attrezzatura   tecnica   e   didattica
          dell'autoscuola; 
            c) siano stati adottati  piu'  di  due  provvedimenti  di
          sospensione in un quinquennio. 
            9-bis. In caso di revoca  per  sopravvenuta  carenza  dei
          requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e'  parimenti
          revocata   l'idoneita'   tecnica.   l'interessato    potra'
          conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni  dalla
          revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione. 
            10. Il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
          stabilisce, con  propri  decreti:  i  requisiti  minimi  di
          capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di
          formazione iniziale e periodica, con i relativi  programmi,
          degli insegnanti e degli istruttori  delle  autoscuole  per
          conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche  di
          cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte
          delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui
          al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui  locali  e
          sull'arredamento didattico, anche  al  fine  di  consentire
          l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata  dei
          corsi;  i  programmi  di  esame  per  l'accertamento  della
          idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori,  cui
          si accede dopo la citata formazione iniziale;  i  programmi
          di esame per il conseguimento della patente di guida. 
            10-bis. I corsi di formazione degli  insegnanti  e  degli
          istruttori delle autoscuole,  di  cui  al  comma  10,  sono
          organizzati: 
            a)  dalle  autoscuole   che   svolgono   l'attivita'   di
          formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi
          categoria  di  patente  ovvero  dai  centri  di  istruzione
          automobilistica riconosciuti per la formazione integrale; 
            b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sulla   base   della
          disciplina  quadro  di  settore   definita   con   l'intesa
          stipulata in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano del 20 marzo  2008,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009,  nonche'  dei  criteri
          specifici  dettati  con  il  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10. 
            11.   Chiunque   gestisce    un'autoscuola    senza    la
          dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti  prescritti
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 10.000 a euro  15.000.  Dalla  violazione
          consegue    la    sanzione    amministrativa     accessoria
          dell'immediata chiusura  dell'autoscuola  e  di  cessazione
          della relativa attivita', ordinata dal  competente  ufficio
          secondo le norme di cui al capo I, sezione II,  del  titolo
          VI. 
            11-bis.  l'istruzione  o  la  formazione  dei  conducenti
          impartita in forma professionale o,  comunque,  a  fine  di
          lucro al di  fuori  di  quanto  disciplinato  dal  presente
          articolo costituisce esercizio  abusivo  dell'attivita'  di
          autoscuola. Chiunque  esercita  o  concorre  ad  esercitare
          abusivamente l'attivita' di  autoscuola  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre  il  disposto  del
          comma 9-bis del presente articolo. 
            11-ter.  Lo  svolgimento  dei  corsi  di  formazione   di
          insegnanti e di istruttori di cui al comma  10  e'  sospeso
          dalla regione territorialmente competente o dalle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del
          soggetto che svolge i corsi: 
            a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso  non
          si tiene regolarmente; 
            b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il  corso  si
          tiene in carenza dei requisiti relativi  all'idoneita'  dei
          docenti,  alle  attrezzature  tecniche   e   al   materiale
          didattico; 
            c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso
          di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi  di  cui  alle
          lettere a) e b). 
            11-quater. La regione territorialmente  competente  o  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   dispongono
          l'inibizione  alla  prosecuzione   dell'attivita'   per   i
          soggetti a  carico  dei  quali,  nei  due  anni  successivi
          all'adozione di un provvedimento di  sospensione  ai  sensi
          della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore
          provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b)
          del medesimo comma. 
            12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o  istruisce
          alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a cio'
          abilitato  ed  autorizzato,  e'  soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  155  a
          euro 624. 
            13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per la
          dichiarazione di inizio attivita',  fermo  restando  quanto
          previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno
          dettate norme per  lo  svolgimento,  da  parte  degli  enti
          pubblici  non  economici,  dell'attivita'  di   consulenza,
          secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264. 
            - Il comma 5 septies dell'articolo 10  del  decreto-legge
          31 gennaio 2007, n.7, convertito con  modificazioni,  dalla
          legge 2 aprile 2007, n. 40, cosi' recita: 
            5-septies.  All'articolo  123,  comma  10,  del   decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  dopo  le  parole:
          «requisiti di idoneita'» sono inserite le  seguenti:  «,  i
          corsi di formazione iniziale e periodica,  con  i  relativi
          programmi,» e dopo  le  parole:  «idoneita'  tecnica  degli
          insegnanti e degli istruttori" sono inserite  le  seguenti:
          «, cui si accede dopo la citata  formazione  iniziale».  Il
          Ministro  dei  trasporti  dispone,   conseguentemente,   in
          materia con  proprio  decreto  da  adottare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto.  Nelle  more   possono
          accedere all'esame di insegnante o  istruttore  coloro  che
          hanno presentato la relativa domanda antecedentemente  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto