Art. 20 
 
 
         Contenuto dell'autonomia finanziaria dell'Organismo 
 
  1. Nell'ambito della  propria  autonomia  finanziaria,  l'Organismo
determina e riscuote i contributi  e  le  altre  somme  dovute  dagli
iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in
attivita'  finanziaria  e  dei  mediatori  creditizi,  nella   misura
necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. 
  2. La misura, le modalita' e i termini di versamento dei contributi
e  delle  altre  somme  dovute  dagli  iscritti  all'Organismo   sono
determinati dal medesimo  con  delibera  nella  misura  necessaria  a
garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. 
  3. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il  pagamento  dei
contributi dovuti ha  efficacia  di  titolo  esecutivo.  La  relativa
procedura e' disciplinata con regolamento del Ministro  dell'economia
e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23
agosto 1988, n. 400.