Articolo 20 
 
 
(Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. L'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e' sostituito dal seguente: 
 
                            “Articolo 199 
 
 
                          (Piani regionali) 
 
    1. Le regioni, sentite  le  province,  i  comuni  e,  per  quanto
riguarda i rifiuti urbani, le Autorita' d'ambito di cui  all'articolo
201, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli
177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita'  ai  criteri
generali stabiliti dall'articolo 195,  comma  1,  lettera  m),  ed  a
quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani
regionali di gestione  dei  rifiuti.  Per  l'approvazione  dei  piani
regionali si applica la procedura di cui alla Parte II  del  presente
decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese
disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al
procedimento  e  alle  motivazioni  sulle  quali  si  e'  fondata  la
decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate. 
    2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1  comprendono
l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico
interessato,  le  misure  da  adottare  per  migliorare   l'efficacia
ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti,  nonche'
una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione
degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del  presente
decreto. 
    3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: 
    a) tipo, quantita' e fonte dei rifiuti prodotti  all'interno  del
territorio, suddivisi per ambito  territoriale  ottimale  per  quanto
riguarda  i  rifiuti  urbani,  rifiuti  che  saranno  prevedibilmente
spediti  da  o  verso   il   territorio   nazionale   e   valutazione
dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonche'  la  fissazione
degli obiettivi di raccolta differenziata da  raggiungere  a  livello
regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205; 
    b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento  e
recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati,
rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una  normativa
comunitaria specifica; 
    c) una valutazione della necessita' di nuovi sistemi di raccolta,
della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti,  di  ulteriori
infrastrutture per gli impianti per  i  rifiuti  in  conformita'  del
principio di autosufficienza e prossimita' di cui agli articoli  181,
182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati; 
    d) informazioni sui criteri di riferimento  per  l'individuazione
dei siti e la capacita' dei futuri  impianti  di  smaltimento  o  dei
grandi impianti di recupero, se necessario; 
    e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie
e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i
rifiuti che pongono problemi particolari di gestione; 
    f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale  ottimale
sul territorio regionale, nel  rispetto  delle  linee  guida  di  cui
all'articolo 195, comma 1, lettera m); 
    g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni  degli  impianti
necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo  criteri
di trasparenza, efficacia, efficienza, economicita' e autosufficienza
della gestione dei  rifiuti  urbani  non  pericolosi  all'interno  di
ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo  200,
nonche' ad assicurare  lo  smaltimento  e  il  recupero  dei  rifiuti
speciali in luoghi  prossimi  a  quelli  di  produzione  al  fine  di
favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; 
    h)  la  promozione  della  gestione  dei   rifiuti   per   ambiti
territoriali  ottimali,  attraverso  strumenti  quali  una   adeguata
disciplina delle  incentivazioni,  prevedendo  per  gli  ambiti  piu'
meritevoli, tenuto conto delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, una maggiorazione di  contributi;  a  tal  fine  le  regioni
possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo; 
    i)  la  stima  dei  costi  delle  operazioni  di  recupero  e  di
smaltimento dei rifiuti urbani; 
    l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle
aree non idonee alla localizzazione  degli  impianti  di  recupero  e
smaltimento dei rifiuti nonche' per  l'individuazione  dei  luoghi  o
impianti adatti  allo  smaltimento  dei  rifiuti,  nel  rispetto  dei
criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p); 
    m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il  riciclaggio
ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia,  ivi  incluso  il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino; 
    n)  le  misure  atte  a  promuovere  la  regionalizzazione  della
raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani: 
    o) la determinazione, nel rispetto delle norme  tecniche  di  cui
all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni  speciali  per
specifiche tipologie di rifiuto; 
    p) le prescrizioni in materia di  prevenzione  e  gestione  degli
imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6; 
    q) il programma per la riduzione dei  rifiuti  biodegradabili  da
collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo
13 gennaio 2003, n. 36; 
    r) un programma di  prevenzione  della  produzione  dei  rifiuti,
elaborato sulla base  del  programma  nazionale  di  prevenzione  dei
rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le  misure  di  prevenzione
esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche
gli  obiettivi  di  prevenzione.  Le  misure  e  gli  obiettivi  sono
finalizzati  a  dissociare  la  crescita  economica   dagli   impatti
ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.  Il  programma  deve
contenere specifici  parametri  qualitativi  e  quantitativi  per  le
misure di prevenzione al fine di monitorare e  valutare  i  progressi
realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori. 
    4. Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere, tenuto  conto
del  livello  e  della  copertura  geografica  dell'area  oggetto  di
pianificazione, i seguenti elementi: 
    a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti; 
    b) valutazione  dell'utilita'  e  dell'idoneita'  del  ricorso  a
strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche
riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessita' di continuare ad
assicurare il buon funzionamento del mercato interno; 
    c) campagne di sensibilizzazione  e  diffusione  di  informazioni
destinate al  pubblico  in  generale  o  a  specifiche  categorie  di
consumatori. 
    5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e'  coordinato  con
gli  altri  strumenti  di  pianificazione  di  competenza   regionale
previsti dalla normativa vigente. 
    6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per
la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: 
    a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un  criterio
di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); 
    b)   l'individuazione   dei   siti   da   bonificare   e    delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; 
    c) le  modalita'  degli  interventi  di  bonifica  e  risanamento
ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego  di  materiali
provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani; 
    d) la stima degli oneri finanziari; 
    e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare. 
    7. L'approvazione del piano regionale o  il  suo  adeguamento  e'
requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali. 
    8. La regione approva o adegua il  piano  entro  il  12  dicembre
2013. Fino a tale  momento,  restano  in  vigore  i  piani  regionali
vigenti. 
    9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e  di
accertata  inattivita'  nell'approvare  o  adeguare  il   piano,   il
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente  e  tutela  del  territorio  e  del  mare,   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112, diffida gli organi regionali competenti a  provvedere  entro  un
congruo termine e, in caso  di  ulteriore  inerzia,  adotta,  in  via
sostitutiva,  i   provvedimenti   necessari   alla   elaborazione   e
approvazione o adeguamento del piano regionale. 
    10. Le regioni, sentite le  province  interessate,  d'intesa  tra
loro o singolarmente, per le finalita' di cui alla parte  quarta  del
presente decreto provvedono alla valutazione della  necessita'  dell'
aggiornamento  del  piano  almeno  ogni  sei   anni,   nonche'   alla
programmazione degli interventi attuativi occorrenti  in  conformita'
alle procedure e nei limiti delle risorse  previste  dalla  normativa
vigente. 
    11. Le regioni e le province autonome comunicano  tempestivamente
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
l'adozione o la revisione dei piani di gestione e  dei  programmi  di
prevenzione dei rifiuti di cui al  presente  articolo,  al  fine  del
successivo invio degli stessi alla Commissione europea. 
    12. Le regioni e le province autonome assicurano la pubblicazione
dei piani  e  dei  programmi  di  cui  al  presente  articolo,  anche
attraverso l'inserimento degli stessi sul sito WEB  della  regione  o
della provincia autonoma. 
    13. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.