Art. 20 
 
                    Riallineamento partecipazioni 
 
 1. La disposizione del comma 12 dell'articolo 23 del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate  nel
periodo di imposta in  corso  al  31  dicembre  2011.  Il  versamento
dell'imposta sostitutiva e' dovuto in tre rate  di  pari  importo  da
versare: 
     a) la prima, entro il termine di  scadenza  dei  versamenti  del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; 
     b) la seconda e la  terza  entro  il  termine  di  scadenza  dei
versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata
di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta
2014. 
 2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma  1  decorrono  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 
 3. Si applicano, ove compatibili, le  modalita'  di  attuazione  dei
commi da 12 a 14 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, disposte con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate del 22 novembre 2011.