Art. 20 
 
 
Fondo per  la  razionalizzazione  della  rete  di  distribuzione  dei
                             carburanti 
 
  1. Al primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge n.  98  del  6
luglio 2011, n. 98 le parole "in misura non eccedente il  venticinque
per  cento   dell'ammontare   complessivo   del   fondo   annualmente
consolidato" sono abrogate, le parole  "due  esercizi  annuali"  sono
sostituite dalle parole "tre  esercizi  annuali"  e  il  comma  2  e'
sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo
economico, da  emanare  entro  il  30  giugno  2012,  e'  determinata
l'entita' sia dei contributi di cui  al  comma  1,  sia  della  nuova
contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non
superiore a tre anni,  articolandola  in  una  componente  fissa  per
ciascuna tipologia di impianto e in una  variabile  in  funzione  dei
litri erogati, tenendo altresi'  conto  della  densita'  territoriale
degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza."