Art. 20 

 

				 
   Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario 

 
  1. Con decreto  del  Ministro  e'  istituito  presso  la  Direzione
generale per l'universita', lo studente  e  il  diritto  allo  studio
universitario, l'Osservatorio nazionale per il  diritto  allo  studio
universitario con il compito di: 
    a) creare  un  sistema  informativo,  correlato  a  quelli  delle
regioni e delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  per
l'attuazione del diritto allo studio,  nonche'  per  il  monitoraggio
dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso una banca dati
dei beneficiari delle borse di studio,  aggiornata  periodicamente  a
cura dei soggetti erogatori; 
    b) procedere ad analisi, confronti e ricerche,  anche  attraverso
incontri con gli enti delle regioni  e  delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano  erogatori  dei  servizi,  le  universita'  e  le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e  coreutica,  sui
criteri e le metodologie adottate, con particolare  riferimento  alla
valutazione  dei  costi  di  mantenimento  agli  studi,  nonche'  sui
risultati ottenuti; 
    c) presentare al Ministro proposte  per  migliorare  l'attuazione
del principio di  garanzia  su  tutto  il  territorio  nazionale  dei
livelli essenziali delle prestazioni. 
  2. L'Osservatorio e' un organismo coordinato, nelle sue  attivita',
dalla direzione generale per l'universita', lo studente e il  diritto
allo studio universitario e composto da rappresentanti del Ministero,
del Ministero dell'economia e delle  finanze,  del  Ministro  per  la
cooperazione internazionale e l'integrazione, delle regioni  e  delle
province autonome di Trento e di  Bolzano,  del  Consiglio  nazionale
degli studenti  universitari,  della  Conferenza  dei  rettori  delle
universita' italiane, del Convegno permanente  dei  direttori  e  dei
dirigenti dell'universita', dei collegi di cui all'articolo 4,  comma
4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e da esperti del settore. 
  3.  I  membri  dell'Osservatorio  sono  nominati  con  decreto  del
Ministro e restano in carica tre anni. 
  4. Entro il mese di marzo di ogni anno l'Osservatorio  presenta  al
Ministro una  relazione  annuale  sull'attuazione  del  diritto  allo
studio a livello nazionale. 
  5. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano  compensi,  gettoni
di presenza e rimborsi spese. 
  6. Alle attivita' dell'Osservatorio di cui al presente articolo  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per il testo dell'articolo 4, comma 4, della legge 30
          dicembre 2010, n. 240, si vedano le note all'articolo 15.