Art. 20.
(Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella
                          regione Sicilia)

   1.  La  regione  Sicilia  e gli enti locali della regione medesima
provvedono  alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei
rapporti   di   lavoro  a  tempo  determinato  instaurati,  ai  sensi
dell'articolo  21,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Ministro  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  n. 2212/FPC, del 3 febbraio
1992,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992,
come  sostituito  dall'articolo  13 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  227  del  28  settembre 1995, e degli
articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61,  e  successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti
locali  delle  province  di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli
eventi  sismici  del  dicembre 1990, sulla base di apposite procedure
selettive,  nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno
di  personale,  nei  limiti  delle dotazioni organiche. Alla relativa
spesa  si  provvede a valere sulle disponibilita' dei fondi assegnati
alla regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
1991, n. 433, e successive modificazioni.
   2.  I  rapporti  di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi
del  comma  1  sono  prorogati  in  attesa  della  definizione  delle
procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002.
   3.  Il  personale  tecnico  di  cui  al  comma  1,  conseguiti gli
obiettivi   di  cui  alle  lettere  b),  e)  e  i-bis)  del  comma  2
dell'articolo  1  della  legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive
modificazioni,  puo'  essere utilizzato, nell'ambito delle rispettive
competenze  professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le
amministrazioni  dei comuni capoluogo di provincia, nonche' di comuni
con  particolari  carenze  di organico, per le esigenze connesse alle
attivita' delle stesse.
 
             Note all'art. 20:
                 -  L'art.  21  dell'ordinanza  del  Ministro  per il
          coordinamento  della  protezione  civile  n.  2212/FPC  del
          3 febbraio    1992,    come    sostituito    dall'art.   13
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
          2414/FPC del 18 settembre 1995, e' il seguente:
                 "Art. 13. - L'art. 21 e' cosi' sostituito:
                 "1.   Le   spese  inerenti  il  funzionamento  delle
          commissioni  comunali  e  quelle correlate alle verifiche e
          sopralluoghi previsti all'art. 20 sono poste a carico dello
          stanziamento  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  della legge
          31 dicembre  1991,  n.  433,  e  vengono  accreditate dalla
          regione  siciliana  sulla base di documentate richieste dei
          comuni interessati.
                 2.  In  caso  di  carenza  di  organici degli uffici
          tecnici,  i  comuni  assegnatari  dei  finanziamenti per la
          realizzazione   degli   interventi  di  cui  alla  presente
          ordinanza   possono  utilizzare  una  quota  non  superiore
          all'uno   per  cento  dei  finanziamenti  medesimi  per  la
          copertura degli oneri relativi alla eventuale assunzione di
          personale  tecnico  a  tempo determinato, per la durata non
          superiore  ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze
          a  due,  ai  sensi dell'art. 7, commi 6 e 8, della legge 29
          dicembre 1988, n. 544. Dette assunzioni sono effettuate con
          chiamata nominativa da parte del sindaco. La predetta quota
          di  finanziamento  puo'  essere  utilizzata  anche  per  la
          copertura  degli  oneri  relativi  a  prestazioni di lavoro
          straordinario,  anche  in  eccedenza a quello eventualmente
          gia' retribuito dalle amministrazioni comunali, nonche' per
          l'acquisto  di  beni strumentali d'ufficio finalizzati alle
          maggiori incombenze richieste alle amministrazioni medesime
          .".
                 -  Il  comma  14 dell'art. 14 e l'art. 23-quater del
          decreto-legge   30 gennaio  1998,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 (ulteriori
          interventi  urgenti  in favore delle zone terremotate delle
          regioni  Marche  e Umbria e di altre zone colpite da eventi
          calamitosi), cosi' recitano:
                 "14.  Per le attivita' previste dal presente decreto
          le  regioni  e  gli  enti locali provvedono, per un periodo
          massimo  di  tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni
          di  legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la
          dotazione  di  strumenti  e di attrezzature e assunzioni di
          personale  tecnico  e amministrativo a tempo determinato, a
          corrispondere   al   personale   dipendente   compensi  per
          ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel
          limite  di  cinquanta  ore  pro-capite  mensili, nonche' ad
          avvalersi  di  liberi  professionisti o dei soggetti di cui
          all'art.  10  del  decreto  legislativo 1ยบ dicembre 1997 n.
          468,  o  di  universita'  e di enti pubblici di ricerca, di
          societa'  e  di  cooperative di produzione e lavoro. Per le
          finalita' di cui al presente comma e' autorizzata una spesa
          nel  limite  del  2  per  cento  dei  fondi  assegnati alle
          regioni,  ai  sensi dell'art. 15, comma 1, che provvedono a
          ripartirli   secondo   un   piano  di  fabbisogno  all'uopo
          predisposto".
                 "Art. 23-quater (Semplificazione delle procedure per
          la ricostruzione delle zone della Sicilia interessate dagli
          eventi  sismici  del  13-16 dicembre 1990). - 1. Al fine di
          accelerare  l'opera di ricostruzione delle zone interessate
          dagli  eventi  sismici  del dicembre 1990 nelle province di
          Siracusa,   Catania   e  Ragusa,  all'art.  1  della  legge
          31 dicembre  1991,  n. 433, come modificato dall'art. 2 del
          decreto-legge  19 maggio  1997,  n.  130,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16 luglio  1997, n. 228, sono
          apportate le seguenti modifiche:
                   a) al  comma  2,  lettere  a) e b) sono aggiunti i
          seguenti periodi: "Nei casi in cui la ricostruzione in sito
          non  sia  possibile  per ragioni urbanistiche, geologiche o
          per   il   rispetto   della   vigente   normativa   tecnica
          antisismica,  puo'  essere autorizzato, rispettivamente nei
          limiti  del  contributo  spettante,  l'acquisto di immobili
          esistenti  che  abbiano  caratteristiche compatibili con la
          destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano
          stati  edificati  o  adeguati  nel rispetto della normativa
          sismica  vigente.  Conseguentemente l'area di risulta della
          costruzione  preesistente  e'  acquisita a titolo gratuito,
          previa   demolizione  a  cura  del  comune,  al  patrimonio
          comunale. ;
                   b)  al  comma  2,  lettera  i-ter) dopo la parola:
          "immobili sono aggiunte le seguenti: ", da parte dei comuni
          .
                 2.  All'art. 2, comma 4, del decreto-legge 19 maggio
          1997,  n.  130,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          16 luglio  1997, n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti
          periodi:  "Tale  comitato  tecnico, nominato dal Presidente
          della  Regione  siciliana  sentito  il  Dipartimento  della
          protezione  civile,  predispone  altresi'  il  piano  degli
          interventi  da  realizzare  con  le  disponibilita' residue
          accertate  ai  sensi  del comma 1, lettera a), del presente
          articolo,  e  provvede  alla revisione del programma di cui
          all'art.   2   della   legge   31 dicembre  1991,  n.  433,
          precedentemente  approvato. La Regione siciliana approva il
          programma  e  individua  per ciascun intervento il soggetto
          attuatore .".
                 -  L'art.  1  della  legge  31 dicembre 1991, n. 433
          (Disposizioni  per  la  ricostruzione  e la rinascita delle
          zone  colpite  dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle
          province di Siracusa, Catania e Ragusa) e' il seguente:
                 "Art.  1  (Autorizzazione di spesa e finalita). - 1.
          Per  la  ricostruzione  dei  comuni  colpiti  dagli  eventi
          sismici  del  13  e  del 16 dicembre 1990 nelle province di
          Siracusa,  Catania  e  Ragusa,  indicati  nel  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15 gennaio 1991,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 17 del 21 gennaio
          1991,  nonche'  per  l'esecuzione  degli  interventi di cui
          all'art.  8,  comma  2,  della presente legge, e' assegnato
          alla   regione   siciliana   nel   sessennio  1991-1996  un
          contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione
          di  lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi
          per  l'anno  1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di
          lire  950  miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi
          per  l'anno  1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996.
          Il  predetto  contributo  e' destinato, quanto a lire 3.115
          miliardi,  al  recupero o alla ricostruzione del patrimonio
          edilizio privato.
                 1-bis. La regione siciliana provvede ad accertare le
          disponibilita'  residue sulle somme destinate al recupero o
          alla  ricostruzione  del patrimonio edilizio privato e alla
          ripartizione delle stesse, per le finalita' di cui al comma
          2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'art.
          2.
                 2.  L'utilizzazione  delle  somme  di cui al comma 1
          deve realizzare i seguenti obiettivi:
                   a) riparazione,  con  miglioramento  strutturale o
          adeguamento  antisismico  ovvero  eventuale  ricostruzione,
          degli  edifici  pubblici  e di uso pubblico danneggiati dal
          sisma.  Nei  casi  in  cui la ricostruzione in sito non sia
          possibile  per  ragioni  urbanistiche,  geologiche o per il
          rispetto  della vigente normativa tecnica antisismica, puo'
          essere   autorizzato,   rispettivamente   nei   limiti  del
          contributo  spettante, l'acquisto di immobili esistenti che
          abbiano  caratteristiche  compatibili  con  la destinazione
          dell'immobile   distrutto  o  danneggiato,  e  siano  stati
          edificati  o  adeguati nel rispetto della normativa sismica
          vigente.   Conseguentemente   l'area   di   risulta   della
          costruzione  preesistente  e'  acquisita a titolo gratuito,
          previa   demolizione  a  cura  del  comune,  al  patrimonio
          comunale;
                   b) riparazione,    miglioramento   strutturale   o
          ricostruzione  dell'edilizia  privata.  Nei  casi in cui la
          ricostruzione   in  sito  non  sia  possibile  per  ragioni
          urbanistiche,  geologiche  o  per il rispetto della vigente
          normativa  tecnica  antisismica,  puo'  essere autorizzato,
          rispettivamente   nei   limiti  del  contributo  spettante,
          l'acquisto    di    immobili    esistenti    che    abbiano
          caratteristiche    compatibili    con    la    destinazione
          dell'immobile   distrutto  o  danneggiato,  e  siano  stati
          edificati  o  adeguati nel rispetto della normativa sismica
          vigente.   Conseguentemente   l'area   di   risulta   della
          costruzione  preesistente  e'  acquisita a titolo gratuito,
          previa   demolizione  a  cura  del  comune,  al  patrimonio
          comunale;
                   c) recupero e conservazione degli edifici di culto
          e  di quelli di interesse storico, artistico e monumentale,
          con  particolare  riguardo al patrimonio barocco del Val di
          Noto;
                   d) ripristino    delle    infrastrutture    urbane
          danneggiate   per   effetto  del  sisma  ed  esecuzione  di
          eventuali interventi di consolidamento del suolo nelle zone
          interessate  alla  ricostruzione;  adeguamento o ripristino
          degli edifici danneggiati;
                   e) ripristino,   con   miglioramento  strutturale,
          degli    edifici   produttivi   industriali,   artigianali,
          commerciali  e  turistici,  di  privati  e  di imprese, che
          abbiano subito danni per effetto degli eventi sismici;
                   f)   riassetto  urbanistico  del  territorio,  con
          interventi che privilegino, ove possibile, la conservazione
          del patrimonio edilizio esistente;
                   g)  realizzazione  di  un  sistema di sorveglianza
          sismica  e  vulcanica  esteso a tutta la Sicilia orientale,
          nonche'  di  ricerca  sui  precursori dei terremoti e delle
          eruzioni   per   i   vulcani   attivi   della  Sicilia,  in
          prosecuzione  del  programma  avviato  in  base al disposto
          dell'art.  2,  comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
          142,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 luglio
          1991,  n.  195  compresa  la  gestione sperimentale, per un
          periodo  massimo di tre anni e per un importo non superiore
          a  6  miliardi  annui  dell'intero  programma relativo alla
          prima e seconda fase del sistema;
                   h) potenziamento  dei servizi di protezione civile
          anche  a  livello  periferico,  compreso  il  potenziamento
          operativo  degli  organi periferici del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco;
                   i)  potenziamento  delle misure antisismiche nella
          zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta;
                   i-bis)   interventi   di   messa  in  sicurezza  e
          prevenzione  del  rischio  sismico per gli edifici pubblici
          non   statali   e   per  quelli  privati,  nonche'  per  le
          infrastrutture  non statali di cui alle precedenti lettere,
          ancorche'  non  danneggiati  dal  sisma,  nei  comuni delle
          province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina;
                   i-ter)  realizzazione  o  acquisto  di immobili da
          parte   dei   comuni   con   caratteristiche   di  edilizia
          residenziale   pubblica   per   far  fronte  alle  esigenze
          abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers.
                 3.  I  danni  prodotti dal sisma e gli interventi di
          ripristino  e  di  ricostruzione sono accertati con perizie
          giurate  redatte  da  tecnici  dipendenti  dalle  pubbliche
          amministrazioni    centrali    e   locali   o   da   liberi
          professionisti.    Le   perizie   devono   esplicitare   la
          sussistenza  del nesso di causalita' tra i danni rilevati e
          l'evento sismico.
                 4.  Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle
          lettere  g)  e h) del comma 2, nonche' per il potenziamento
          delle   reti   di  sorveglianza  sismica  e  vulcanica  nel
          territorio  nazionale,  il  Ministro  per  il coordinamento
          della protezione civile puo' avvalersi della collaborazione
          dell'Istituto  nazionale  di  geofisica,  anche mediante la
          stipula di apposite convenzioni".