Art. 20. Le conclusioni della Commissione di primo grado sono comunicate all'Alto Commissario ed all'interessato. E' ammesso ricorso, nel termine di tre giorni per l'interessato, di Venti per l'Alto Commissario, ad una Commissione centrale nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio o a riposo, di due funzionari delle Amministrazioni centrali e di due membri, designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo. Nelle stesse forme possono essere nominati membri supplenti e la Commissione puo' dividersi in sottocommissioni.