Art. 20.
                          Offerta didattica
  1.  A partire dall'anno accademico 2001-2002 l'Universita' provvede
a  rilasciare,  ai  sensi dell'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n.
509, e secondo i nuovi ordinamenti i seguenti titoli:
    a) laurea (L);
    b) laurea specialistica (LS);
    c) diploma di specializzazione (DS);
    d) dottorato di ricerca (DR);
    e) master universitari di I e II livello.
  2.  L'Universita'  sentiti  i  consigli di facolta' e il parere del
senato  accademico, puo' istituire i corsi previsti dall'art. 6 della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
  3.  Agli  studenti  iscritti  fino  all'anno  accademico  2000-2001
l'Universita' rilascia i seguenti titoli:
    a) diploma universitario (d.u.);
    b) diploma di laurea (d.l.);
    c) diploma di specializzazione (d.s.);
    d) dottorato di ricerca (d.r.).
    e) master;
  4.   L'Universita'  disciplina  altresi'  la  facolta'  per  questi
studenti  di  optare  per l'iscrizione ai corsi di studio con i nuovi
ordinamenti.