Art. 20. (Art. 11 del Testo Unico) PUBBLICITA' VIETATA La pubblicita' luminosa e a luce riflessa vietata sul veicoli e' quella che per forma e combinazione di colori puo' essere corifusa con i dispositivi di segnalazione e inoltre quella che puo' generare abbagliamenti. E' del pari vietata sui veicoli la pubblicita' luminosa, a luci intermittenti.