Art. 20. Coordinamento dell'attivita' degli enti Per il coordinamento sul piano nazionale dei programmi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per la realizzazione tra gli stessi di scambi di materiali scenici, di artisti e di spettacoli e per l'esame dei problemi relativi al collocamento del personale di cui all'art. 47, e' istituito un apposito Comitato presieduto dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, composto dal direttore generale dello spettacolo, dal direttore dell'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, dai sovrintendenti e dai direttori artistici degli enti ed istituzioni indicati all'articolo 6. Il Ministro puo' delegare il direttore generale dello spettacolo a presiedere il Comitato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.