Art. 20.
               Coordinamento dell'attivita' degli enti

  Per  il  coordinamento sul piano nazionale dei programmi degli enti
autonomi  lirici  ed  istituzioni  concertistiche  assimilate, per la
realizzazione  tra  gli  stessi  di  scambi  di materiali scenici, di
artisti  e  di  spettacoli  e  per  l'esame  dei problemi relativi al
collocamento  del  personale  di  cui  all'art.  47,  e' istituito un
apposito  Comitato  presieduto  dal  Ministro per il turismo e per lo
spettacolo,  composto  dal  direttore  generale dello spettacolo, dal
direttore   dell'Ufficio   speciale   collocamento  lavoratori  dello
spettacolo,  dai  sovrintendenti e dai direttori artistici degli enti
ed istituzioni indicati all'articolo 6.
  Il  Ministro puo' delegare il direttore generale dello spettacolo a
presiedere il Comitato.
  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da un funzionario della
carriera  direttiva  del Ministero del turismo e dello spettacolo con
qualifica non inferiore a direttore di sezione.