Art. 20.
                             (Assemblea)

  I  lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unita' produttiva in
cui  prestano  la  loro  opera,  fuori dell'orario di lavoro, nonche'
durante  l'orario  di  lavoro,  nei limiti di dieci ore annue, per le
quali verra' corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni
possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
  Le  riunioni - che possono riguardare la generalita' dei lavoratori
o  gruppi  di  essi  -  sono indette, singolarmente o congiuntamente,
dalle  rappresentanze sindacali aziendali nell'unita' produttiva, con
ordine  del  giorno  su materie di interesse sindacale e del lavoro e
secondo  l'ordine  di  precedenza  delle  convocazioni, comunicate al
datore di lavoro.
  Alle  riunioni  possono  partecipare, previo preavviso al datore di
lavoro,   dirigenti  esterni  del  sindacato  che  ha  costituito  la
rappresentanza sindacale aziendale.
  Ulteriori  modalita'  per  l'esercizio  del  diritto  di  assemblea
possono  essere  stabilite  dai contratti collettivi di lavoro, anche
aziendali.