Art. 20.
       (Modalita' di erogazione della pensione o dell'assegno)

  Il  Ministero  dell'interno  provvede,  a  semestre  anticipato, ad
accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento della
pensione  o  dell'assegno previsto dalla presente legge, in relazione
al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.
  Le  aperture  di  credito di cui al comma precedente possono essere
effettuate  in  deroga  al limite previsto dall'articolo 56 del regio
decreto 18 novembre 1923, numero 2440, e successive modificazioni.
  I   prefetti,   entro  dieci  giorni  dal  ricevimento  dei  fondi,
provvedono  a  ripartibili  tra  gli  enti  comunali  di  assistenza,
mediante  accreditamento  su  conti correnti postali vincolati per la
destinazione, intestati ai tesorieri dei singoli enti.
  Il  pagamento  della  pensione  o  dell'assegno  ai  beneficiari e'
effettuato  dagli  enti  comunali  di  assistenza con assegni postali
tratti sui predetti conti correnti.