Art. 20. Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo o separatamente sui singoli redditi a norma degli articoli precedenti, salvo il disposto dei seguenti commi. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 10. Le detrazioni dall'imposta per carichi di famiglia non competono. Nelle ipotesi di cui al primo comma e al secondo comma dell'art. 16, compete soltanto la detrazione stabilita alla lettera a) del detto articolo. Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 16 la detrazione ivi stabilita compete in ogni caso nella minor misura di lire trentaseimila.