(Patto internazionale-art. 20)
                             Articolo 20 
 
  1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra  deve  esser  vietata
dalla legge. 
  2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o  religiosa  che
costituisce incitamento alla discriminazione,  all'ostilita'  o  alla
violenza deve essere vietato dalla legge.