(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 20)
                              Art. 20. 
                      Treni, stazioni, ferrovie 
 
 
  Le  principali  stazioni  ferroviarie  dovranno  essere  dotate  di
passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione  al  fine
di facilitare l'accesso al treno  alle  persone  con  difficolta'  di
deambulazione. 
  Per  consentire  lo  stazionamento  dell'invalido  in   carrozzella
all'interno delle carrozze ferroviarie dovra'  essere  opportunamente
modificato ed attrezzato un adeguato numero di carrozze da  porre  in
composizione di alcuni treni in circolazione sulle linee principali. 
  In ogni caso dovra' essere riservato un numero adeguato di posti  a
sedere  per  le  persone  non  deambulanti  o  con   difficolta'   di
deambulazione e dovra' essere consentito il trasporto gratuito  delle
carrozzelle. 
  Il Ministero dei trasporti stabilira' le modalita' ed i criteri  di
attuazione delle norme di cui al presente articolo.