Art. 20.
                      Conferimento di farmacie

  I  profughi  di  cui  all'articolo  1, che nel Paese di provenienza
abbiano  esercitato  la  professione  di  farmacista,  sono ammessi a
partecipare   ai   concorsi   per   il   conferimento   di  farmacie,
indipendentemente  dal possesso dei requisiti richiesti dall'articolo
3, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.
  Ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge 2 aprile 1968, n. 475, il
servizio  prestato  nel  Paese  di  provenienza  e'  valutato come il
corrispondente  servizio  svolto nel territorio nazionale, sulla base
della  documentazione  rilasciata  o vistata dall'autorita' consolare
italiana.  Ai  profughi  di  cui al primo comma del presente articolo
sono  riconosciuti  punti  10  complessivi nella categoria dei titoli
relativi all'esercizio professionale.
  Il  punteggio  complessivo  conseguito  nella  categoria dei titoli
relativi  all'esercizio  professionale  non  puo'  comunque superare,
anche  a  seguito  di tale maggiorazione, i punti 32,5 di cui dispone
l'intera commissione.