ART. 20. (Prima applicazione delle dotazioni aggiuntive) In prima applicazione della presente legge le dotazioni aggiuntive della scuola materna sono determinate in numero di 5.500 unita' complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola elementare sono determinate in numero di 36.000 unita' complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola, media sono determinate in numero di 47.000 unita' complessive; le dotazioni aggiuntive degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono determinate in numero corrispondente a quello delle unita' di personale in soprannumero, risultante anche per effetto delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge. Per la scuola materna ed elementare, Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce, con proprio decreto, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi, le dotazioni aggiuntive di cui al precedente comma, in dotazioni aggiuntive provinciali, tenendo conto della consistenza delle dotazioni organiche delle scuole materne ed elementari funzionanti in ciascuna provincia, della popolazione scolastica relativa, della situazione di ogni singola provincia anche con riferimento al personale docente di ruolo privo di sede di titolarita', del numero degli aspiranti al trasferimento dalle altre province e dei docenti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nel movimento relativo all'anno scolastico precedente. Per la scuola media il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvede innanzitutto a ripartire le dotazioni aggiuntive, di cui al precedente primo comma, tra i singoli insegnamenti, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche della consistenza del personale in servizio risultante dai dati forniti dai provveditori agli studi. Effettuata la ripartizione tra i singoli insegnamenti, ai sensi del precedente comma, il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto per detta ripartizione previsto, procede a ripartire su base provinciale le dotazioni aggiuntive, relative ai singoli insegnamenti, tenendo conto, per ciascuna provincia, della consistenza delle rispettive dotazioni organiche, della situazione del personale docente di ruolo privo di sede di titolarita', del numero degli aspiranti al trasferimento dalle altre province e dei docenti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nel movimento relativo all'anno scolastico precedente. Il 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive della scuola materna, elementare e media di cui al presente articolo, con esclusione degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, e' assegnato al concorso ordinario che sara' indetto in prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore. Per la costituzione delle relative commissioni di concorso non si da' luogo alla scelta per sorteggio prevista nel precedente articolo 3, secondo e terzo comma. Il bando e' disposto per tutti gli ordini e i gradi di scuola, ancorche' al relativo concorso non siano attribuiti posti, in conformita' ai criteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, al fine di assicurare comunque la possibilita' agli aventi titolo di conseguire la prescritta abilitazione. Le nomine possono essere disposte ai sensi del tredicesimo comma del precedente articolo 2, anche per i posti eventualmente disponibili dopo l'accantonamento di quelli occorrenti per le immissioni in ruolo nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il restante 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive della scuola materna, elementare e media di primo grado e' utilizzato per il riassorbimento degli eventuali soprannumeri conseguenti alle immissioni in ruolo.