ART. 20. 
           (Prima applicazione delle dotazioni aggiuntive) 
 
  In prima applicazione della presente legge le dotazioni  aggiuntive
della scuola materna sono  determinate  in  numero  di  5.500  unita'
complessive; le dotazioni aggiuntive  della  scuola  elementare  sono
determinate in numero di  36.000  unita'  complessive;  le  dotazioni
aggiuntive della scuola, media sono determinate in numero  di  47.000
unita' complessive; le dotazioni aggiuntive degli istituti  e  scuole
di istruzione secondaria  superiore,  dei  licei  artistici  e  degli
istituti d'arte sono determinate in numero  corrispondente  a  quello
delle unita' di  personale  in  soprannumero,  risultante  anche  per
effetto delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge. 
  Per la scuola materna ed elementare,  Il  Ministro  della  pubblica
istruzione ripartisce, con  proprio  decreto,  sulla  base  dei  dati
forniti dai provveditori agli studi, le dotazioni aggiuntive  di  cui
al precedente comma, in  dotazioni  aggiuntive  provinciali,  tenendo
conto  della  consistenza  delle  dotazioni  organiche  delle  scuole
materne  ed  elementari  funzionanti  in  ciascuna  provincia,  della
popolazione scolastica relativa, della  situazione  di  ogni  singola
provincia anche con riferimento al personale docente di  ruolo  privo
di sede di titolarita', del numero degli aspiranti  al  trasferimento
dalle altre province e dei docenti che hanno ottenuto  l'assegnazione
provvisoria nel movimento relativo all'anno scolastico precedente. 
  Per la scuola media il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  con
proprio decreto,  provvede  innanzitutto  a  ripartire  le  dotazioni
aggiuntive,  di  cui  al  precedente  primo  comma,  tra  i   singoli
insegnamenti, tenendo  conto  delle  esigenze  di  utilizzazione  del
personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base
anche della consistenza del personale in servizio risultante dai dati
forniti dai provveditori agli studi. 
  Effettuata la ripartizione tra i singoli insegnamenti, ai sensi del
precedente comma, il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  con  il
medesimo decreto per detta ripartizione previsto, procede a ripartire
su base provinciale le  dotazioni  aggiuntive,  relative  ai  singoli
insegnamenti,  tenendo   conto,   per   ciascuna   provincia,   della
consistenza delle rispettive dotazioni  organiche,  della  situazione
del personale docente di ruolo privo  di  sede  di  titolarita',  del
numero degli aspiranti al trasferimento dalle altre  province  e  dei
docenti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria  nel  movimento
relativo all'anno scolastico precedente. 
  Il 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive della
scuola materna, elementare e media di cui al presente  articolo,  con
esclusione degli  istituti  di  istruzione  secondaria  superiore  ed
artistica, e' assegnato al concorso ordinario che  sara'  indetto  in
prima applicazione della presente legge, entro novanta  giorni  dalla
sua entrata in vigore. Per la costituzione delle relative commissioni
di concorso non si da' luogo alla scelta per sorteggio  prevista  nel
precedente articolo 3, secondo e terzo comma. 
  Il bando e' disposto per tutti gli ordini  e  i  gradi  di  scuola,
ancorche'  al  relativo  concorso  non  siano  attribuiti  posti,  in
conformita' ai criteri di cui al secondo e terzo comma  del  presente
articolo, al fine di assicurare comunque la possibilita' agli  aventi
titolo di conseguire la prescritta abilitazione.  Le  nomine  possono
essere  disposte  ai  sensi  del  tredicesimo  comma  del  precedente
articolo  2,  anche  per  i  posti  eventualmente  disponibili   dopo
l'accantonamento di quelli occorrenti  per  le  immissioni  in  ruolo
nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  Il restante  50  per  cento  dei  posti  compresi  nelle  dotazioni
aggiuntive della scuola materna, elementare e media di primo grado e'
utilizzato  per  il  riassorbimento  degli   eventuali   soprannumeri
conseguenti alle immissioni in ruolo.