Art. 20.
                             Regolamenti

  1.  L'attivita'  del CNEL e' disciplinata con regolamento approvato
dall'assemblea  con la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
La  stessa maggioranza e' richiesta per ogni modifica da apportare al
regolamento.
  2.  Limitatamente  alle  materie contemplate dagli articoli 9, 13 e
dal  comma  2  dell'articolo  21  della  presente  legge,  i relativi
regolamenti,  adottati con le modalita' di cui al precedente comma 1,
sono   approvati,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  con
decreto  del Presidente della Repubblica, e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.