ART. 20. 
                         (Attestato finale) 
 
  1. Al termine del servizio il Ministero  degli  affari  esteri,  su
richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al  personale  che
ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e  31
un apposito attestato da cui risultino la regolarita', la durata e la
natura del servizio prestato. 
  2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di  valutazione,
equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione: 
    a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici  concorsi  per
l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici; 
    b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con  le
disposizioni generali sul collocamento. 
  3. Il periodo di servizio e' computato per l'elevazione del  limite
massimo di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi. 
  4. Salvo piu' favorevoli disposizioni di  legge,  le  attivita'  di
servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui
al comma 1, sono riconosciute ad ogni effetto  giuridico  equivalenti
per intero ad analoghe  attivita'  professionali  di  ruolo  prestate
nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianita'  di  servizio,
per la progressione della carriera, per il trattamento di  quiescenza
e  previdenza  e  per  l'attribuzione  degli  aumenti  periodici   di
stipendio.