ART. 20. (Attestato finale) 1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 31 un apposito attestato da cui risultino la regolarita', la durata e la natura del servizio prestato. 2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione: a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici; b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali sul collocamento. 3. Il periodo di servizio e' computato per l'elevazione del limite massimo di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi. 4. Salvo piu' favorevoli disposizioni di legge, le attivita' di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma 1, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attivita' professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianita' di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.