ART. 20. (I piani di bacino di rilievo regionale) 1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale, contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per piu' bacini regionali. 2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra regione, il piano e' elaborato dalla regione il cui territorio e' maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1. 3. Il piano di bacino e' trasmesso entro sessanta giorni dalla adozione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 4. 4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propongono al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di interventi in via sostitutiva.
Nota all'art. 20: Per il titolo della legge n. 319/1976 si veda la nota all'art. 12.