ART. 20. 
               (I piani di bacino di rilievo regionale) 
1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad  elaborare
ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale,  contestualmente
coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. 
Ove risulti opportuno  per  esigenze  di  coordinamento,  le  regioni
possono elaborare  ed  approvare  un  unico  piano  per  piu'  bacini
regionali. 
2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori
d'altra  regione,  il  piano  e'  elaborato  dalla  regione  il   cui
territorio e' maggiormente interessato e all'approvazione  provvedono
le singole regioni, ciascuna per la parte  di  rispettiva  competenza
territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1. 
3. Il piano di  bacino  e'  trasmesso  entro  sessanta  giorni  dalla
adozione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini  della
verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di  cui  all'articolo
4. 
4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate,
il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell'ambiente  per  le
materie di rispettiva competenza, sentito il Comitato  nazionale  per
la difesa del suolo,  propongono  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri l'adozione di interventi in via sostitutiva. 
 
          Nota all'art. 20:
          Per  il  titolo  della  legge  n.  319/1976 si veda la nota
          all'art. 12.