(Norme-art. 20)
                               Art. 20 
                     (Disposizione transitoria) 
  1. Il personale di polizia giudiziaria attualmente operante  presso
gli uffici giudiziari e' mantenuto nelle sue funzioni fino a che  non
siano  costituite  per  la  prima  volta  le   sezioni   di   polizia
giudiziaria. 
  2. Per la prima costituzione delle sezioni di polizia  giudiziaria,
il decreto previsto dall'articolo 6 comma 3 e' emesso  non  oltre  un
mese prima della data di entrata in vigore del codice. 
  3. Il personale e' assegnato alle sezioni a norma degli articoli  7
e 8; tuttavia, al ripianamento si provvede entro  trenta  giorni  dal
decreto indicato nel comma 2 e  alla  assegnazione  si  provvede  non
oltre i sessanta giorni successivi.