Art. 20 (Disposizione transitoria) 1. Il personale di polizia giudiziaria attualmente operante presso gli uffici giudiziari e' mantenuto nelle sue funzioni fino a che non siano costituite per la prima volta le sezioni di polizia giudiziaria. 2. Per la prima costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria, il decreto previsto dall'articolo 6 comma 3 e' emesso non oltre un mese prima della data di entrata in vigore del codice. 3. Il personale e' assegnato alle sezioni a norma degli articoli 7 e 8; tuttavia, al ripianamento si provvede entro trenta giorni dal decreto indicato nel comma 2 e alla assegnazione si provvede non oltre i sessanta giorni successivi.