Art. 20.
                Disposizioni in materia contributiva
  1.  Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943,
n.  138,  si  interpreta  nel  senso che i datori di lavoro che hanno
corrisposto  per  legge  o per contratto collettivo, anche di diritto
comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero
dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  dall'erogazione
della  predetta  indennita',  non  sono  tenuti  al  versamento della
relativa  contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla
gestione  e  conservano  la  loro efficacia le contribuzioni comunque
versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.
  2.  A  decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli
enti  pubblici  e  degli  enti locali privatizzate e a capitale misto
sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:
    a) la contribuzione per maternita';
     b) la contribuzione per malattia per gli operai.
  3.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2009 (( la lettera a) del comma 2
dell'articolo  16  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituita
dalla  seguente:  «a)  )) al versamento di un contributo nella misura
dello  0,30 per cento delle retribuzioni che costituiscono imponibile
contributivo.».
  4.  Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del
regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827, (( convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 )).
  5.  All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del
26  aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: «dell'articolo 40,
n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e».
  6.  L'estensione  dell'obbligo  assicurativo  di  cui al comma 4 si
applica  con  effetto  dal  primo  periodo  di paga decorrente dal 1°
gennaio 2009.
  7.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore (( del presente
decreto  ))  , nei procedimenti relativi a controversie in materia di
previdenza  e  assistenza  sociale,  a  fronte  di  una pluralita' di
domande  ((  o di azioni esecutive )) che (( frazionano )) un credito
relativo  al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente
dovute  per  interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio,
la   riunificazione  e'  disposta  d'ufficio  dal  giudice  ai  sensi
dell'articolo  151  delle disposizioni (( per l'attuazione del codice
di  procedura  civile  e  disposizioni  transitorie,  di cui al regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 )).
  8.  In  mancanza  della  riunificazione  di  cui  al  comma  7,  ((
l'improcedibilita'  delle domande successive alla prima e' dichiarata
dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Analogamente,  il  giudice  dichiara  la  nullita'  dei  pignoramenti
successivi  al primo in caso di proposizione di piu' azioni esecutive
in violazione del comma 7 )).
  9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata
osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, (( sospende
il  giudizio  e  l'efficacia  esecutiva dei titoli eventualmente gia'
formatisi  ))  e  fissa  alle  parti  un  termine  perentorio  per la
riunificazione (( a pena di improcedibilita' della domanda )).
  10.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009, l'assegno sociale di cui
all'articolo  3,  comma  6,  della  legge  8  agosto 1995, n. 335, e'
corrisposto  agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato
legalmente,  in  via  continuativa,  ((  per almeno dieci anni )) nel
territorio nazionale.
  11.  A  decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo
43  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639,  dopo  la parola: «regionali» sono soppresse le seguenti parole:
«e provinciali».
  12.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore (( del presente
decreto  ))  l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale mette a
disposizione  dei Comuni modalita' telematiche di trasmissione per le
comunicazioni  relative  ai decessi e alle variazioni di stato civile
da   effettuarsi   obbligatoriamente  entro  due  giorni  dalla  data
dell'evento.
  13.  In  caso  di  ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il
responsabile  del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a
titolo di danno erariale.
  14.  Il  primo  periodo  dell'articolo 31, comma 19, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 e' soppresso.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  della  legge 11
          gennaio  1943,  n.  138 (Costituzione dell'Ente «Mutualita'
          fascista   -  Istituto  per  l'assistenza  di  malattia  ai
          lavoratori»:
              «Art.6. - L'assistenza dell'Ente comprende:
                1)  l'assistenza  sanitaria  generica  domiciliare  e
          ambulatoria;
                2) l'assistenza specialistica ambulatoria;
                3) l'assistenza farmaceutica;
                4) l'assistenza ospedaliera;
                5) l'assistenza ostetrica;
                6) l'assistenza pediatrica;
                7) le assistenze integrative;
                8) la concessione di una indennita' di malattia.
              L'indennita'   non  e'  dovuta  quando  il  trattamento
          economico  di  malattia  e'  corrisposto  per  legge  o per
          contratto  collettivo  dal datore di lavoro o da altri Enti
          in  misura  pari o superiore a quella fissata dai contratti
          collettivi  ai  sensi del presente articolo. Le prestazioni
          corrisposte  da  terzi  in  misura inferiore a quella della
          indennita' saranno integrate dall'Ente sino a concorrenza.
              Le  assistenze  di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno
          concesse per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno.
              Le assistenze di cui ai nn. 3, 4, 7, 8 saranno concesse
          nei  limiti,  nella  misura  e  secondo  le  modalita'  che
          verranno   determinate   nazionalmente  dalle  associazioni
          sindacali   a   mezzo   di   contratti   collettivi   o  da
          deliberazione   dei  loro  competenti  organi,  ovvero  dal
          decreto di cui al secondo comma dell'art. 4.
              Alla  erogazione delle indennita' provvede direttamente
          l'Ente,   salvo   particolari  deroghe,  da  stabilirsi  di
          concerto con le Confederazioni interessate.
              L'azione  per  conseguire  le  prestazioni, di cui alla
          presente  legge,  si  prescrive  nel termine di un anno dal
          giorno in cui esse sono dovute.»
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  della legge 23
          luglio   1991,   n.   223   (Norme   in  materia  di  cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al  lavoro  ed altre disposizioni in materia di mercato del
          lavoro), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  16  (Indennita'  di  mobilita'  per i lavoratori
          disoccupati  in  conseguenza di licenziamento per riduzione
          di personale). - 1. Nel caso di disoccupazione derivante da
          licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art.
          24  da  parte  delle  imprese,  diverse  da  quelle  edili,
          rientranti  nel  campo  di  applicazione  della  disciplina
          dell'intervento  straordinario di integrazione salariale il
          lavoratore,  operaio, impiegato o quadro, qualora possa far
          valere  una  anzianita' aziendale di almeno dodici mesi, di
          cui  almeno  sei  di  lavoro  effettivamente  prestato, ivi
          compresi  i  periodi di sospensione del lavoro derivanti da
          ferie,  festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a
          carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto
          alla indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 7.
              2.  Per  le finalita' del presente articolo i datori di
          lavoro di cui al comma 1 sono tenuti:
                a)  al versamento di un contributo nella misura dello
          0,30%   delle  retribuzioni  che  costituiscono  imponibile
          contributivo;
                b) al versamento della somma di cui all'art. 5, comma
          4.
              3.  Alla  corresponsione ai giornalisti dell'indennita'
          di   cui  al  comma  1  provvede  l'Istituto  nazionale  di
          previdenza  dei  giornalisti italiani, al quale sono dovuti
          il contributo e la somma di cui al comma 2, lettere a) e b)
          .
              4.  Sono  abrogati  l'art. 8 e il secondo e terzo comma
          dell'art.  9  della  legge  5 novembre 1968, n. 1115 . Tali
          disposizioni continuano ad applicarsi in via transitoria ai
          lavoratori  il  cui  licenziamento sia stato intimato prima
          della data di entrata in vigore della presente legge.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  36 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme
          di attuazione e di coordinamento della L. 4 aprile 1952, n.
          218,  sul  riordinamento  delle pensioni dell'assicurazione
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  36.  -  Ai  fini dell'applicazione dell'art. 32,
          lettera  b)  ,  della  legge  29  aprile  1949,  n. 264, la
          sussistenza  della stabilita' d'impiego, quando non risulti
          da  norme  regolanti  lo  stato  giuridico e il trattamento
          economico   del   personale   dipendente   dalle  pubbliche
          amministrazioni,  dalle  aziende  pubbliche e dalle aziende
          esercenti   pubblici   servizi,   e'   accertata   in  sede
          amministrativa   su  domanda  del  datore  di  lavoro,  con
          provvedimento  del  Ministro  per il lavoro e la previdenza
          sociale  decorrente  a  tutti  gli effetti dalla data della
          domanda medesima.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 151 del regio decreto
          18  dicembre  1941,  n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione
          del codice di procedura civile e disposizioni transitorie):
              «Art. 151 (Riunione di procedimenti). - La riunione, ai
          sensi dell'art. 274 del codice, dei procedimenti relativi a
          controversie  in  materia  di  lavoro  e di previdenza e di
          assistenza  e  a  controversie  dinanzi al giudice di pace,
          connesse anche soltanto per identita' delle questioni dalla
          cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro
          decisione,  deve essere sempre disposta dal giudice, tranne
          nelle  ipotesi  che  essa  renda  troppo gravoso o comunque
          ritardi  eccessivamente  il  processo. In queste ipotesi la
          riunione,  salvo  gravi  e  motivate ragioni, e', comunque,
          disposta  tra  le  controversie che si trovano nella stessa
          fase  processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di
          appello.
              Le   competenze   e  gli  onorari  saranno  ridotti  in
          considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie
          riunite.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art. 3 della
          gia' citata legge n. 335 del 1995:
              «6.  Con  effetto  dal  1° gennaio 1996, in luogo della
          pensione   sociale   e  delle  relative  maggiorazioni,  ai
          cittadini   italiani,  residenti  in  Italia,  che  abbiano
          compiuto  65  anni e si trovino nelle condizioni reddituali
          di  cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
          non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
          pari,  per  il  1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno
          sociale».  Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
          e'   attribuito   in  misura  ridotta  fino  a  concorrenza
          dell'importo  predetto,  se  non  coniugato, ovvero fino al
          doppio  del  predetto importo, se coniugato, ivi computando
          il  reddito  del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
          sociale  di  cui  il  medesimo  sia  titolare. I successivi
          incrementi  del reddito oltre il limite massimo danno luogo
          alla   sospensione  dell'assegno  sociale.  Il  reddito  e'
          costituito    dall'ammontare    dei    redditi   coniugali,
          conseguibili  nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
          erogato  con  carattere  di provvisorieta' sulla base della
          dichiarazione    rilasciata    dal    richiedente   ed   e'
          conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
          sulla  base  della dichiarazione dei redditi effettivamente
          percepiti.   Alla   formazione  del  reddito  concorrono  i
          redditi,  al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
          di  qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
          e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
          o  ad  imposta  sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
          corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
          reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
          le  anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,  le competenze
          arretrate   soggette  a  tassazione  separata,  nonche'  il
          proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
          effetti   del  conferimento  dell'assegno  non  concorre  a
          formare  reddito  la  pensione liquidata secondo il sistema
          contributivo  ai  sensi  dell'art.  1, comma 6, a carico di
          gestioni  ed  enti  previdenziali  pubblici  e  privati che
          gestiscono  forme  pensionistiche  obbligatorie  in  misura
          corrispondente  ad  un  terzo  della  pensione  medesima  e
          comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  43 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  30  aprile  1970,  n.  639
          (Attuazione  delle  deleghe  conferite  al  Governo con gli
          articoli  27  e  29  della  legge  30  aprile 1969, n. 153,
          concernente  revisione  degli  ordinamenti  pensionistici e
          norme   in   materia  di  sicurezza  sociale),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio
          2009:
              «Art.  43.  -  Al  presidente  dell'istituto,  ai  vice
          presidenti    ed    ai    componenti    il   consiglio   di
          amministrazione,   i  collegi  dei  sindaci  e  gli  organi
          centrali,  regionali  sono  dovuti,  per  l'esercizio delle
          funzioni   inerenti  alle  rispettive  cariche,  emolumenti
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  per  il lavoro e la
          previdenza  sociale  di  concerto  con  il  Ministro per il
          tesoro.
              L'indennita'  di  carica al presidente dell'istituto e'
          determinata  in  misura  che  tenga  conto  delle  funzioni
          inerenti  alla carica in relazione al complesso ordinamento
          dell'istituto medesimo.
              Ai  componenti  il  consiglio  di amministrazione ed il
          comitato  esecutivo  e'  corrisposta  una indennita' fissa,
          oltre, alla medaglia di presenza a titolo di rimborso spese
          per  la  partecipazione  a  ciascuna  seduta,  nelle misure
          stabilite  a  norma  del  primo  comma.  Tale indennita' e'
          maggiorata per i vice presidenti in relazione alle funzioni
          che sono chiamati a svolgere normalmente.
              Una  indennita'  fissa  e  la  medaglia di presenza per
          l'intervento  alle adunanze degli organi di amministrazione
          dell'istituto  spettano  anche  al presidente ed agli altri
          componenti i collegi dei sindaci.
              Ai  titolari  delle  cariche  di  cui  al primo comma e
          corrisposto   un   trattamento   di  missione  quando,  per
          l'esercizio   delle   funzioni   inerenti  alle  rispettive
          cariche,  debbano  recarsi fuori della loro residenza. Tale
          trattamento   e'   stabilito,   quanto   alla  forma,  alle
          condizioni  ed alla misura, con deliberazione del consiglio
          di  amministrazione dell'istituto da approvarsi con decreto
          del  Ministro  per  il  lavoro  e  la previdenza sociale di
          concerto con il Ministro per il tesoro.
              La deliberazione deve essere contemporaneamente rimessa
          ai  Ministeri anzidetti, a mezzo raccomandata con avviso di
          ricevimento,  e  deve  essere  approvata  o  restituita con
          motivati  rilievi entro centoventi giorni dalla data in cui
          e' pervenuta ai Ministeri medesimi.
              Qualora  entro il termine stabilito al precedente comma
          il  Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale di
          concerto con il Ministro per il tesoro non abbia comunicato
          all'istituto  rilievi  in  ordine  alla  deliberazione,  la
          stessa diventa esecutiva.».
              - Si  riporta  il testo del comma 19 dell'art. 31 della
          gia'  citata  legge  n. 289 del 2002, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «19. L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle
          pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli
          enti   erogatori   di  trattamenti  pensionistici  per  gli
          adempimenti  di  competenza.  Il  Casellario delle pensioni
          mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati.».