Art. 20. 
(Riordino delle  circoscrizioni  territoriali  dei  comuni  dell'area
                           metropolitana) 
1. Entro diciotto mesi dalla delimitazione  dell'area  metropolitana,
la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino  delle
circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana. 
2. A tal fine la regione provvede anche  alla  istituzione  di  nuovi
comuni per scorporo da aree di intensa urbanizzazione o  per  fusione
di comuni contigui, in  rapporto  al  loro  grado  di  autonomia,  di
organizzazione e di  funzionalita',  cosi'  da  assicurare  il  pieno
esercizio delle funzioni comunali,  la  razionale  utilizzazione  dei
servizi, la responsabile  partecipazione  dei  cittadini  nonche'  un
equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche. 
3. I nuovi comuni, enucleati  dal  comune  che  comprende  il  centro
storico, conservano l'originaria denominazione alla quale  aggiungono
quela piu' caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li
compongono. 
4. Ai nuovi  comuni  sono  trasferiti  dal  comune  preesistente,  in
proporzione agli abitanti  ed  al  territorio,  risorse  e  personale
nonche' adeguati beni strumentali immobili e mobili.