(Regolamento di polizia mortuaria- art. 20)
                              Art. 20. 
  1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri  su  strada  debbono
essere  internamente  rivestiti  di  lamiera  metallica  o  di  altro
materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile. 
  2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni
e dei privati solo dopo che siano  stati  riconosciuti  idonei  dalle
unita' sanitarie locali competenti, che  devono  controllarne  almeno
una volta all'anno lo stato di manutenzione. 
  3. Un apposito registro, dal  quale  risulti  la  dichiarazione  di
idoneita', deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento
per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.