Art. 20. 
                            (Norme penali) 
  1. Si applicano anche con riferimento al  personale  del  Corpo  di
polizia penitenziaria le norme penali di cui agli articoli 71, 72 73,
74, 75, 76, 77, 78, e 79 della  legge  1o  aprile  1981,  n.  121,  e
successive modificazioni. 
 
          Nota all'art. 20:
            -  Si indicano, di seguito, le rubriche degli articoli da
          71 e 79 della legge  n.  121/1981  (per  l'argomento  della
          legge v. nella nota all'art. 5, comma 3):
            Art. 71: Giurisdizione
            Art. 72: Abbandono del posto di servizio.
            Art. 73: Rivolta.
            Art. 74: Associazione al fine di commettere il delitto di
          rivolta.
            Art. 75: Movimento non autorizzato di reparto.
            Art.  76:  Manifestazioni  collettive  con  mezzi od armi
          della polizia.
            Art.  77:  Alterazione di armi o munizioni, porto di armi
          non in dotazione.
            Art.   78:   Arbitraria   utilizzazione   di  prestazioin
          lavorative.
            Art. 79: Esecuzione delle pene detentive e delle misure
          restrittive della liberta' personale.