Art. 20. 1. L'art. 2491 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2491 (Bilancio). - Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423 a 2431, salvo quanto disposto dall'art. 2435-bis. Gli amministratori devono depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea. Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429.".