Art. 20.
                             (Pubblicita')
  1.  Negli  annunci  pubblicitari  e nelle offerte comunque esposte,
dirette o diffuse al pubblico, con cui un soggetto dichiara il  tasso
di interesse o altre cifre concernenti il costo di una concessione di
credito  al  consumo,  devono  essere  indicati  anche  il TAEG ed il
relativo periodo di validita'.
  2. Negli annunci e nelle offerte di cui al comma  1  il  TAEG  puo'
essere  eventualmente  citato  mediante  un  esempio tipico, nei casi
individuati nella delibera di cui all'articolo 19, comma 2, per moti-
vate ragioni tecniche.