Art. 20. 
            (Introduzione di fauna selvatica dall'estero) 
  1. L'introduzione dall'estero  di  fauna  selvatica  viva,  purche'
appartenente alle specie autoctone, puo' effettuarsi solo a scopo  di
ripopolamento e di miglioramento genetico. 
  2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a
ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature  per  ogni
singola specie di selvatici, al fine di avere le  opportune  garanzie
per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari. 
  3. Le autorizzazioni per le  attivita'  di  cui  al  comma  1  sono
rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle  foreste  su  parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,  nel  rispetto  delle
convenzioni internazionali.