Art. 20. 
                     Disciplina delle ispezioni 
  1.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,   adottato   a   norma
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  e'
emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un  sistema
di ispezioni sugli atti e  di  verifiche  delle  procedure  poste  in
essere per l'attuazione delle attivita' amministrative relative  agli
interventi di emergenza. 
  2. Il regolamento e' tenuto ad  assicurare  la  periodicita'  delle
ispezioni e delle verifiche che devono  riguardare  sia  la  gestione
finanziaria degli  interventi  che  l'esecuzione  delle  attivita'  e
l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei
singoli settori. 
  3. Resta salvo quanto disposto in  materia  dalla  legge  8  giugno
1990, n. 142. 
 
          Nota all'art. 20: 
            - Per l'art. 17, comma 1,  della  legge  n.  400/1988  si
          rinvia alla seconda nota all'art. 6.